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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39528/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato ha impugnato per cassazione, personalmente e senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine. Il ricorso deduceva vizio di motivazione, ma la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il mezzo era proposto in forma non consentita dall'ordinamento processuale penale, poiché il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte senza il necessario patrocinio di un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha richiamato il principio, consolidato dopo la riforma del 2017, secondo cui la legittimazione a proporre l'impugnazione va distinta dalle modalità di esercizio del diritto, che per il ricorso in cassazione richiede rappresentanza tecnica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    dopo la modifica del 2017, la proposizione del ricorso per cassazione richiede la forma tecnica prevista dalla legge; la legittimazione all'impugnazione non esonera dal patrocinio difensivo nei casi in cui esso è imposto.

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 410, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso è stato deciso nelle forme previste da tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo l'esigenza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Va distinta la legittimazione sostanziale a impugnare dalle modalità di esercizio del diritto di impugnazione: la prima attiene alla titolarità del potere, la seconda alla necessaria rappresentanza tecnica.
  • L'inosservanza del requisito della difesa tecnica nel ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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