Cassazione Civile, Ordinanza n. 11210/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di restituzione di somme di denaro definito dal Tribunale con sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. all’esito della discussione orale in udienza. La parte soccombente in primo grado ha proposto appello, ma la Corte d’appello ha dichiarato il gravame inammissibile per tardività, ritenendo che il termine lungo semestrale per impugnare decorresse dalla data dell’udienza in cui la sentenza era stata pronunciata e sottoscritta nel verbale, non dalla successiva comunicazione di cancelleria né dall’ordinanza di correzione di un errore materiale. Nel ricorso per cassazione la parte appellante ha dedotto: 1) violazione degli artt. 281-sexies e 326 c.p.c., sostenendo che il termine non potesse decorrere dalla data di udienza perché il giudice si sarebbe discostato dallo schema legale, non avendo letto la sentenza alla presenza dei difensori; 2) violazione degli artt. 281-sexies, 326 e 133 c.p.c., assumendo che la pubblicazione si fosse perfezionata solo con la comunicazione PEC della cancelleria; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 57 e 58 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente posto a carico della parte la prova della comunicazione di cancelleria, prova che invece sarebbe dovuta risultare nel fascicolo d’ufficio; 4) violazione dell’art. 288 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale dovesse far decorrere un nuovo termine per impugnare, poiché l’errore corretto avrebbe inciso sulla comprensione del decisum e sul giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, quando la sentenza è pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. con lettura del dispositivo e concisa esposizione delle ragioni in udienza, la data della pronuncia e la sottoscrizione del verbale equivalgono alla pubblicazione ai fini della decorrenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c., restando irrilevante la successiva comunicazione della cancelleria. Ha ritenuto assorbito il terzo motivo per effetto del rigetto dei primi due. Ha inoltre respinto il quarto motivo, chiarendo che la correzione di un mero refuso non fa riaprire il termine di impugnazione, salvo che l’errore corretto sveli vizi decisori o ingeneri un obiettivo dubbio sul contenuto sostanziale della decisione, evenienza esclusa nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 281-sexies c.p.c.
La sentenza pronunciata in udienza, con lettura del dispositivo e concisa esposizione delle ragioni, si considera pubblicata con la pronuncia e la sottoscrizione del verbale; da tale momento decorrono i termini per impugnare.
art. 326 c.p.c.
Il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza nelle forme previste; nel caso di sentenza ex art. 281-sexies la decorrenza è ancorata alla pronuncia in udienza.
art. 327 c.p.c.
termine lungo di sei mesi
Il termine lungo di impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza; per le sentenze ex art. 281-sexies coincide con la data della pronuncia in udienza.
art. 133 c.p.c.
La pubblicazione ordinaria è distinta dalla pronuncia ex art. 281-sexies; nel rito ordinario la comunicazione rileva secondo il modello legale, ma non per la sentenza pronunciata in udienza ex art. 281-sexies.
art. 176 c.p.c.
È escluso l’obbligo di comunicazione della sentenza da parte della cancelleria quando la sentenza sia pronunciata in udienza ex art. 281-sexies.
art. 288 c.p.c.
La notificazione dell’ordinanza di correzione fa decorrere un nuovo termine solo se la correzione svela errori decisori o incide sul contenuto sostanziale della decisione; non basta un mero refuso o errore materiale percepibile dal contesto.
art. 57 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli atti della cancelleria dovessero risultare nel fascicolo d’ufficio; la censura è stata ritenuta irrilevante o infondata nel contesto della decorrenza del termine di impugnazione.
art. 58 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione delle attività di cancelleria e alla formazione del fascicolo d’ufficio; la Corte non ha accolto la doglianza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente in cassazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza è pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., il termine lungo per impugnare decorre dalla data dell’udienza in cui la decisione è pronunciata e dal verbale sottoscritto dal giudice, che vale come pubblicazione.
- La successiva comunicazione di cancelleria della sentenza non sposta il dies a quo dell’impugnazione, perché la pubblicazione è già perfezionata con la pronuncia in udienza.
- La correzione di un errore materiale riapre il termine di impugnazione solo se l’errore corretto incide sul contenuto sostanziale della decisione, svela un vizio decisorio o genera un obiettivo dubbio sul decisum; non lo riapre in presenza di meri refusi formali.
- Le censure sulla mancata prova della comunicazione di cancelleria sono irrilevanti quando, per legge, la decorrenza del termine di impugnazione non dipende da quella comunicazione.
- In caso di rigetto del ricorso, il giudice deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
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