Sentenza n. 454/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di sospensione Div. Pas Cat 23/2025 (prot. -OMISSIS-), per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di notifica, delle licenze di esercizio pubblico per l’attività di sala da ballo, concerti e trattenimenti musicali con annesso bar, ex art. 100 R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S., emesso, nei confronti dell’amministratore unico della Società ricorrente, dal Questore della Provincia di Lecce in data 11.04.2025 e notificato in pari data; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; per la declaratoria - del diritto di esercizio dell’attività di che trattasi; e la condanna - dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno per l’ingiusta chiusura e di immagine. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 06.06.2025: - del provvedimento della Questura di Lecce prot. -OMISSIS-, emesso in data 11.04.2025, recante sospensione per quindici giorni delle licenze di esercizio pubblico relative all’attività di sala da ballo, concerti e trattenimenti musicali con annesso bar, ai sensi dell’art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), notificato in pari data all’amministratore unico della Società; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione per quindici giorni delle licenze di esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, gestore di un locale da ballo, ha impugnato il provvedimento del Questore di Lecce che disponeva, per quindici giorni, la sospensione delle licenze relative all’attività di sala da ballo, concerti e trattenimenti musicali con annesso bar. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. 241/1990, lamentando difetto dei presupposti e di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 7-10 l. 241/1990 per omessa partecipazione procedimentale, nonché la violazione dei principi di buon andamento, buona fede e correttezza. Infine, ha censurato la sproporzione della sospensione in rapporto agli artt. 2, 3 e 41 Cost. e ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Con i motivi aggiunti ha ulteriormente contestato i presupposti dell’attività ispettiva del 1° febbraio 2025, l’asserito mancato controllo degli avventori, l’assenza di una responsabilità oggettiva del gestore, il difetto di nesso causale rispetto agli interventi del 28 dicembre 2024 e del 25 gennaio 2025, la falsa rappresentazione dei fatti e la violazione degli artt. 7-10 l. 241/1990. L’istanza cautelare presidenziale era stata respinta; successivamente, la società aveva rinunciato alla domanda cautelare per l’intervenuto decorso dei quindici giorni di sospensione. All’udienza pubblica il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto irrituale la rinuncia dichiarata in udienza, perché non risultava rispettata la disciplina dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.: mancavano il mandato speciale del difensore, la notificazione della rinuncia alle controparti e la verifica della mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione non poteva quindi determinare l’estinzione del giudizio. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che la rinuncia irrituale, quale comportamento univoco della parte, consentisse di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro la sospensione. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È la base normativa del provvedimento questorile di sospensione delle licenze di esercizio pubblico, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito i presupposti, a causa dell’improcedibilità del ricorso.
artt. 7-10 l. 241/1990
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla mancata partecipazione procedimentale; il TAR non ha deciso tali censure nel merito.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 56 c.p.a.
Il riferimento riguarda la fase cautelare monocratica: il decreto presidenziale ha escluso i presupposti per una tutela provvisoria urgente, anche considerando il decorso di parte del periodo di sospensione e la possibilità di risarcimento per equivalente.
art. 84, commi 1, 3 e 4, c.p.a.
“anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”
La rinuncia al ricorso richiede le formalità previste dai commi 1 e 3, tra cui il mandato speciale e la notificazione alle controparti; una rinuncia irrituale non determina l’estinzione, ma può costituire comportamento univoco idoneo a provare la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È stato richiamato insieme all’art. 35, comma 1, lett. c), e all’art. 84, comma 4, c.p.a. per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dal difensore senza mandato speciale e senza le ulteriori formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. non produce l’estinzione del giudizio.
- Anche una rinuncia irrituale può essere valutata dal giudice, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come comportamento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando il comportamento processuale della parte dimostra in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili, senza esame dei motivi di merito.
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