Sentenza n. 12570/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riscontro a un’istanza di accesso a documenti relativi a immissioni in ruolo, mobilità e disponibilità organiche di istituti scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio in materia di accesso chiedendo documenti relativi all’anno scolastico 2023/2024, tra cui il provvedimento di immissione in ruolo di un docente assegnato presso la sede di Sora, i punteggi e le graduatorie; documenti relativi alla procedura di mobilità per l’anno scolastico 2024/2025 presso gli istituti Sora 1 e Sora 2, incluse le domande di mobilità, i punteggi, le precedenze e i posti disponibili prima e dopo i trasferimenti; nonché documentazione relativa alla disponibilità organica presso l’I.C. Diamare di Cassino e gli indirizzi di residenza dei docenti interessati, indicati al fine di consentire l’eventuale notifica di atti giudiziari. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, in data 27 marzo 2026, l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito la fondatezza della domanda di accesso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, ritenuta soccombente ai fini della regolazione delle spese, e liquidate equitativamente in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge, considerando la bassa complessità e il presumibile modesto valore della controversia. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla dichiarazione del ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente circa l’intervenuta cessazione della materia del contendere consente al giudice amministrativo di definire il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito la domanda originaria.
- Anche quando il giudizio di accesso si definisce per cessazione della materia del contendere, il giudice può porre le spese a carico dell’amministrazione sulla base dell’esito sostanziale della controversia e liquidarle equitativamente in relazione alla complessità e al valore presumibile della causa.
Come è indicizzato
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