Cassazione Penale, Sentenza n. 08567/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi. Primo motivo: contestazione dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la mancata consegna della documentazione contabile non era effettivamente idonea a impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della societa', posto che il curatore era riuscito a effettuare una ricostruzione parziale tramite banche dati e Camera di commercio e la documentazione era stata comunque consegnata tardivamente dall'imputato. Secondo motivo: vizio di motivazione rispetto al dolo, con critica per mancata distinzione e motivazione in ordine al dolo generico o specifico (ovvero alla volontà di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto), e per possibile riqualificazione nella fattispecie meno grave di bancarotta semplice documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti in cassazione non erano stati previamente proposti e valutati nel gravame d'appello (il ricorrente in appello aveva contestato solo il proprio ruolo formale nell'amministrazione, non gli specifici profili sull'elemento oggettivo o sul dolo). Di conseguenza il giudicato di condanna di merito (Tribunale di Monza e Corte d'appello di Milano) resta confermato. Il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso
Giurisprudenza interpretata nel senso che la bancarotta fraudolenta documentale si configura anche quando la documentazione possa essere ricostruita 'aliunde'; la necessità di acquisire dati documentali presso terzi dimostra che la tenuta dei libri rendeva la ricostruzione, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 (Galdi) e altre pronunce (Bolognese, Menna)
Principio di diritto secondo il quale in Cassazione non sono deducibili questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame in sede di appello; la parte deve sottoporre al giudice d'appello le questioni che intende poi portare in cassazione, per evitare annullamenti basati su punti volutamente sottratti alla cognizione del giudice di secondo grado.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state previamente dedotte e discusse in appello: occorre dunque predisporre e motivare in sede di gravame tutte le censure che poi si intendono portare in legittimità.
- La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale non richiede l'impossibilità assoluta di ricostruzione del patrimonio: basta che l'omissione o la sottrazione della documentazione renda la ricostruzione molto difficoltosa e denoti la volontà di ostacolare i creditori o di favorire un ingiusto profitto.
- Se si intendono contestare l'elemento oggettivo (idoneità della condotta a pregiudicare la ricostruzione) o il dolo (generico vs specifico), tali censure devono essere formulate e documentate già in appello, con richiesta di specifici accertamenti probatori, altrimenti saranno inammissibili in cassazione.
- La distinzione tra bancarotta documentale generica e specifica e la relativa motivazione sul dolo sono punti decisivi: il giudice deve spiegare quale tipo di dolo ritiene integrato e perché, altrimenti la motivazione potrebbe essere viziata, ma la contestazione di tale vizio deve essere tempestivamente sollevata.
- Il rischio processuale della mancata tempestiva deduzione delle censure e' la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso e l'imposizione di sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende).
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