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Sentenza

Sentenza n. 1059/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Segretario generale del Ministero del turismo prot. 33771/23 del 14.12.2023 che ha approvato la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento nella procedura avviata con avviso pubblico del 27.6.2023 prot. 12233/23 sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592°, della legge 29.12.2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei verbali di gara e, per quanto occorre possa, dell'avviso pubblico prot. n. 12223/23 del 27.6.2023 nei termini indicati nel seguito del presente ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TOFANA SRL il 19 marzo 2025: del decreto del Segretario generale del Ministero del turismo prot. 33771/23 del 14.12.2023 che ha approvato la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento nella procedura avviata con avviso pubblico del 27.6.2023 prot. 12233/23 sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592°, della legge 29.12.2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei verbali di gara e, per quanto occorrer possa, dell’avviso pubblico prot. n. 12223/23 del 27.6.2023 nei termini indicati nel ricorso e nel presente atto;

Giustizia amministrativa202405752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento approvata dal Ministero del turismo, nella parte in cui non ha incluso il progetto della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha partecipato alla procedura di finanziamento prevista dall'avviso pubblico del 27 giugno 2023, chiedendo un contributo per un intervento articolato in due lotti. Pur avendo conseguito il punteggio complessivo di 44 punti, superiore alla soglia generale di 37, ha ottenuto soltanto 9 punti per il criterio B.2, relativo alla sostenibilità finanziaria dell'iniziativa, a fronte della soglia minima di 10 punti, con conseguente esclusione dal finanziamento. Con i primi due motivi ha dedotto l'illogicità, il difetto di istruttoria e di motivazione della valutazione, sostenendo di avere dimostrato la sostenibilità dell'investimento mediante capitale proprio, finanziamento bancario e solidità patrimoniale del gruppo societario. Ha inoltre contestato l'eventuale pretesa dell'amministrazione di richiedere documentazione bancaria non prevista dall'avviso e ha invocato il soccorso istruttorio. Un ulteriore motivo riguardava il punteggio attribuito al criterio C, mentre i motivi quarto, quinto e sesto, relativi al ruolo della Segreteria tecnica, sono stati rinunciati. Con i motivi aggiunti ha contestato, sulla base della documentazione acquisita mediante accesso, l'asserita applicazione illogica e disomogenea del criterio B.2 rispetto ad altri concorrenti, la mancata considerazione equivalente del capitale proprio e di debito, l'incongruenza tra i punteggi dei criteri A e B.2 e il superamento, da parte di alcuni beneficiari, del limite dell'80% dell'aiuto previsto dalla disciplina europea. Ha infine chiesto, in via sostanziale, l'ammissione del proprio progetto senza espulsione degli altri beneficiari, essendovi risorse residue sufficienti.

La decisione

Il TAR ha estromesso dal giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva, poiché la procedura era stata gestita esclusivamente dal Ministero del turismo. Ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le imprese utilmente collocate, poiché l'eventuale ammissione della ricorrente poteva essere soddisfatta mediante le risorse residue senza incidere sulle posizioni degli altri beneficiari. Nel merito, ha respinto le censure concernenti la presunta riformulazione del criterio B.2, ritenendo che l'indicatore relativo all'esistenza di capitale proprio o di impegni bancari fosse coerente con la lex specialis; ha escluso che l'incremento prospettico dei ricavi fosse decisivo per il criterio B.2 e ha ritenuto non dimostrato l'errore nell'utilizzo dell'indice DSCR nell'ambito del criterio B.1. Ha inoltre respinto la censura relativa all'interrelazione tra i criteri A e B.2, ritenuti autonomi. Ha invece accolto le censure relative al difetto di motivazione della valutazione B.2. L'avviso richiedeva di valutare l'effettiva disponibilità, attuale o futura, di risorse finanziarie apportate come capitale proprio e/o capitale di credito, ponendo tali fonti sullo stesso piano, senza imporre uno specifico onere di documentazione bancaria. La domanda della ricorrente indicava capitale proprio per euro 1.491.047, un finanziamento ipotecario per euro 1.500.000 e il contributo pubblico richiesto, ma la Commissione aveva attribuito il punteggio di 9, qualificando la sostenibilità come non adeguata, senza rendere comprensibile l'iter logico seguito. L'incomprensibilità risultava accentuata dal raffronto con altri progetti che avevano ottenuto punteggi di 16 e 19 pur richiedendo un sostegno pari al 100% del costo dell'opera e senza indicare capitale proprio o di debito. Il TAR ha quindi annullato parzialmente il decreto, limitatamente alla mancata inclusione del progetto della ricorrente, lasciando ferma la graduatoria per il resto. Ha imposto al Ministero del turismo di rinnovare la valutazione esclusivamente sul criterio B.2 mediante una Commissione in diversa composizione e di integrare eventualmente la graduatoria qualora il progetto consegua il punteggio minimo. Il motivo relativo al criterio C e quello concernente il limite dell'80% sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse attuale, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe apportato un vantaggio concreto. Il Ministero del turismo è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 per spese di lite; spese compensate nei confronti delle controinteressate costituite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 592, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Base legislativa del fondo destinato agli interventi di promozione dell'attrattività turistica e di ammodernamento degli impianti nei luoghi montani e nei comprensori sciistici.

  • art. 12.2 dell'avviso pubblico del 27 giugno 2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al soccorso istruttorio; la sentenza non fonda su tale profilo l'accoglimento.

  • art. 13, comma 2, dell'avviso pubblico del 27 giugno 2023

    A ciascuna domanda di finanziamento viene attribuito un punteggio da 0 a 100 e l’esito della valutazione è riassunto da un punteggio complessivo che non può essere inferiore a 37/100, fermo restando il rispetto delle soglie minime indicate per ciascun criterio di valutazione e per ciascun descrittore. Una valutazione inferiore relativa anche soltanto ad uno dei punteggi minimi attribuiti renda la domanda non finanziabile.

    La mancata attribuzione della soglia minima prevista per il criterio B.2 rendeva la domanda non finanziabile, nonostante il punteggio complessivo superiore a 37.

  • art. 13, comma 4, dell'avviso pubblico del 27 giugno 2023

    Disciplina i macro-criteri A, B e C, i descrittori, i punteggi minimi e massimi e la scala di attribuzione dei punteggi.

  • art. 8 dell'avviso pubblico del 27 giugno 2023

    Disciplina le modalità di calcolo dell'aiuto e il funding gap; le censure relative al limite dell'80% sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse.

  • art. 55, paragrafo 12, Regolamento (UE) n. 651/2014

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al limite dell'80% dei costi ammissibili; il giudice non ha esaminato nel merito la censura per difetto di interesse.

  • art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in relazione ai principi di logicità, razionalità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al principio di trasparenza; il difetto di motivazione della valutazione numerica B.2 ha determinato l'annullamento parziale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza; le censure fondate su tale parametro sono state in parte rinunciate o non esaminate.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie conclusionali.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato per il precedente giudizio sull'accesso agli atti che ha consentito l'ostensione della documentazione della procedura.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis prevede la valutazione della sostenibilità finanziaria di un progetto mediante l'accertamento della disponibilità attuale o futura di capitale proprio e/o di credito, l'amministrazione deve motivare in modo comprensibile il punteggio attribuito, dando conto degli elementi finanziari risultanti dalla domanda e del loro apprezzamento.
  • Se la lex specialis pone sullo stesso piano capitale proprio e capitale di credito e non prescrive uno specifico onere di allegazione bancaria, la Commissione non può rendere non comprensibile la valutazione omettendo di spiegare perché la combinazione di mezzi propri e finanziamento bancario indicata dal concorrente non sia sufficiente a raggiungere la soglia minima.
  • Un punteggio numerico è illegittimo per difetto di motivazione quando, alla luce dei dati finanziari esposti nella domanda e del confronto con i punteggi attribuiti ad altri concorrenti, non consente di ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione.
  • L'annullamento di una graduatoria di finanziamento può essere limitato alla mancata inclusione del progetto del ricorrente, lasciando ferma la graduatoria per il resto, quando l'interesse del ricorrente può essere soddisfatto mediante risorse residue senza incidere sulle posizioni degli altri beneficiari.
  • In presenza di un annullamento per difetto di motivazione riferito a uno specifico criterio valutativo, l'amministrazione deve rinnovare la valutazione soltanto su quel criterio, mediante una Commissione in diversa composizione, restando impregiudicati gli altri punteggi e gli esiti della nuova valutazione.
  • Una censura relativa a criteri o punteggi diversi da quello decisivo è inammissibile per difetto di interesse quando il suo eventuale accoglimento non procurerebbe al ricorrente un vantaggio concreto ed effettivo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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