Cassazione Penale, Sentenza n. 22113/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione di sei distinte condanne (commesse in un arco di circa quattro anni in diversi comuni: Taranto, Martina Franca, Lecce, Cisternino), sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva negato la continuazione basandosi sull'insussistenza di una preventiva programmazione e senza valorizzare adeguatamente il suo stato di tossicodipendenza. Denunciava violazione degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod.proc.pen., dell'art.27, comma terzo, Cost. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il Tribunale ha correttamente applicato i principi di giurisprudenza: il richiedente deve allegare elementi sintomatici e concreti che indichino la riconducibilità dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria (non è sufficiente la mera contiguità cronologica o l'identità/analogia dei titoli di reato). La Corte ha inoltre precisato che lo stato di tossicodipendenza, pur rilevabile ai fini della valutazione, non comporta una presunzione automatica di unicità del disegno criminoso; l'addizione della tossicodipendenza richiede comunque la presenza di indici esterni (omogeneità delle violazioni, tipologia di reati, modalità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, causali, ecc.). Nel caso concreto la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che i reati fossero frutto di un disegno unitario; è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato respinto. Si dispone l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art.52 d.lgs.196/03.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione: la Corte ricorda che il beneficio della continuazione richiede la prova di una preventiva programmazione unitaria dei reati; non può tradursi in un automatico favore in presenza della mera reiterazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; va valutata considerando gli indici che dimostrano la preventiva risoluzione criminosa, anche tenendo conto dello stato di tossicodipendenza, ma senza presunzioni automatiche.
art. 27, comma terzo, Cost.
Richiamato dalla ricorrente nell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto violato il principio invocato, insistendo sulla necessità di motivazione e prove concrete per il riconoscimento della continuazione.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196
Norma sulla tutela dei dati personali; applicata per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nella pubblicazione del provvedimento.
Giurisprudenza citata (es. Sez. 3, n. 17738/2018; Sez. 1, n. 34502/2015; Sez. U, n. 28659/2017; Sez. 2, n. 49844/2012)
Richiama la consolidata giurisprudenza che individua gli indici esteriori necessari per ritenere un reato continuato (omogeneità delle violazioni, tipologia, modalità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmabilità delle successive condotte) e specifica che lo stato di tossicodipendenza non determina di per sé la sussistenza della continuazione.
Massime di principio
- L'onere probatorio spetta al condannato che invoca la continuazione: deve allegare elementi concreti e sintomatici che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei reati, non la sola contiguità cronologica.
- Lo stato di tossicodipendenza è un elemento rilevabile ma non crea una presunzione automatica di un disegno criminoso unitario; occorre valutare indicatori esterni (omogeneità dei reati, modalità, sistematicità, bene giuridico tutelato, distanza temporale e territoriale, causali).
- La mera reiterazione di reati finalizzati all'approvvigionamento di stupefacenti è, di norma, insufficiente a provare la continuazione se non emerge una preventiva deliberazione unitaria: possono trattarsi di atti successivi e autonomi legati alla dipendenza.
- In casi simili, il difensore dovrebbe documentare e collegare fatti, modalità esecutive, tempistica e contesti che possano far emergere un progetto criminoso unitario già delineato al momento del primo episodio.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale la valutazione degli indici: il rifiuto della continuazione è legittimo se questa motivazione mostra l'effettiva carenza di elementi che dimostrino l'unicità del disegno criminoso.
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