Sentenza n. 323/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione delle opportune misure cautelari, - della nota prot. n. 27165 del 10.09.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato la “sospensione del procedimento” per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto fotovoltaico della Società odierna ricorrente (doc. 1); - della nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 26528 del 3.09.2024, recante in oggetto “Applicazione delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA non ancora conclusi” (doc. 2); - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 21 febbraio 2025: per l’annullamento, - della nota prot. n. 37893 del 16.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi”; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28 luglio 2025: per l’annullamento, - della nota prot. n. 15172 del 23.05.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza di PAUR per il progetto fotovoltaico della Società odierna ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 6801 del 28.02.2025, e la nota prot. n. 37893 del 16.12.2024 già impugnata con il ricorso per motivi aggiunti del 14.02.2025; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. o), x), y) punti 3 e 10, bb), kk), e oo), per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. o), x), y) punti 3 e 10, bb), kk), e oo); - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione e successiva archiviazione per improcedibilità del procedimento di PAUR relativo a un progetto fotovoltaico, nonché atti regionali applicativi delle leggi regionali n. 5/2024 e n. 20/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, in primo luogo, la nota regionale del 10 settembre 2024 che aveva sospeso il procedimento per il rilascio del PAUR, in applicazione dell’art. 3 della l.r. Sardegna n. 5/2024, recante misure di salvaguardia e un divieto temporaneo di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. Ha sostenuto che tale disposizione riguardasse soltanto impianti già autorizzati e non potesse incidere sui procedimenti di nuova autorizzazione e valutazione ambientale; in subordine, ne ha dedotto il contrasto con il diritto dell’Unione europea e con gli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost., chiedendo, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota regionale del 16 dicembre 2024, recante comunicazione del riavvio del procedimento per effetto della l.r. n. 20/2024, censurando anche, in via subordinata, alcune disposizioni del d.m. 21 giugno 2024 sulle aree idonee e non idonee. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota del 23 maggio 2025, con cui la Regione ha dichiarato improcedibile e archiviato l’istanza di PAUR, ritenendo il progetto incompatibile con le aree non idonee individuate dall’Allegato A della l.r. n. 20/2024. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, per invasione delle competenze statali in materia ambientale e paesaggistica, violazione dei principi statali in materia di energia, contrasto con il diritto UE, sproporzione, irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento e trasformazione dell’inidoneità dell’area in un divieto assoluto di realizzazione degli impianti.
La decisione
Il ricorso principale è stato accolto nei limiti dell’accertamento dell’illegittimità della sospensione. Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo che l’art. 3 della l.r. n. 5/2024 fosse applicabile anche ai procedimenti autorizzativi in corso: il comma 2, prevedendo espressamente l’applicazione delle misure di salvaguardia alle procedure già pendenti, avrebbe altrimenti avuto significato superfluo. La censura è stata tuttavia assorbita dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 28/2025, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 3 della l.r. n. 5/2024 per contrasto con i principi statali ed europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili, divieto di moratorie e individuazione delle aree idonee. Il TAR ha quindi accertato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità della sospensione regionale, anche ai fini risarcitori. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile, poiché la comunicazione di riavvio del procedimento era un atto endoprocedimentale privo di lesività, favorevole alla ricorrente in quanto diretto a far riprendere l’iter autorizzativo. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, il TAR ha rilevato che l’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, nella parte in cui imponeva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee, è stato dichiarato incostituzionale con efficacia ex tunc. L’inidoneità dell’area non può comportare l’automatica improcedibilità o l’assoluta irrealizzabilità del progetto: la fattibilità deve essere valutata concretamente nel procedimento amministrativo, pur senza applicazione della procedura semplificata prevista per le aree idonee. Il provvedimento di archiviazione è stato pertanto annullato, con obbligo della Regione di riavviare il procedimento sulla domanda di PAUR. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024
nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica sulla materia, gli ambiti territoriali individuati fossero provvisoriamente sottoposti a un generale divieto di realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
La disposizione, secondo il TAR, intendeva sospendere anche i procedimenti autorizzativi in corso, ma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 28/2025.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11
La disposizione trasformava l’inidoneità dell’area in un divieto assoluto e aprioristico, incompatibile con i principi statali ed europei sulle fonti rinnovabili; è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 184/2025 con efficacia ex tunc.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
Contiene i principi fondamentali in materia di individuazione delle aree idonee, obiettivi di decarbonizzazione, divieto di moratorie e procedure autorizzatorie per gli impianti da fonti rinnovabili.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, quando non è più possibile adottare una pronuncia di annullamento utile, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori; il TAR lo ha applicato alla sospensione del procedimento.
art. 88 c.p.a.
Il TAR lo ha richiamato per recepire la motivazione di precedenti sentenze dello stesso Tribunale sulla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024.
artt. 3 e 4 dello Statuto speciale della Regione Sardegna
Sono stati richiamati dalla Corte costituzionale quali parametri violati dalla disciplina regionale sulla moratoria degli impianti da fonti rinnovabili.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
La disciplina regionale è stata ritenuta incompatibile con i vincoli derivanti dal diritto UE e con i principi fondamentali statali in materia di produzione dell’energia.
Direttiva 2018/2001/UE
È richiamata quale parametro europeo di promozione e massima diffusione delle energie rinnovabili.
Direttiva 2023/2413/UE
È richiamata in relazione ai principi europei di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili.
Regolamento (UE) 2021/1119
È richiamato tra i parametri europei rilevanti per gli obiettivi di decarbonizzazione.
Massime di principio
- Una disciplina regionale che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, sospenda o impedisca in via generalizzata i procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili contrasta con i principi fondamentali statali in materia di energia e con i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea, anche se il divieto è temporalmente limitato.
- Quando una legge regionale stabilisce che le misure di salvaguardia si applicano anche alle procedure autorizzative già in corso, tale previsione deve essere interpretata come riferita anche alla sospensione dei procedimenti di autorizzazione e dei relativi subprocedimenti, non soltanto alla materiale realizzazione degli impianti.
- La qualificazione di un’area come non idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto, automatico e aprioristico di realizzazione del progetto. L’inidoneità impone una valutazione concreta della fattibilità dell’intervento nel procedimento amministrativo.
- L’amministrazione non può dichiarare improcedibile e archiviare un’istanza di autorizzazione per il solo fatto che il progetto ricade in un’area qualificata come non idonea; deve riavviare e definire il procedimento mediante una valutazione concreta, ferma la non applicabilità delle procedure semplificate previste per le aree idonee.
- La comunicazione di riavvio di un procedimento amministrativo, quando è funzionale alla ripresa dell’iter e amplia la sfera giuridica del destinatario, è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile.
- La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma applicata dall’amministrazione consente al giudice amministrativo di accertare, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità dell’atto ormai non più utilmente annullabile, anche ai fini di una eventuale pretesa risarcitoria.
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