Sentenza n. 6388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica con accredito di 2.500 euro, liquidando le spese del primo grado in 400 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta simbolica, incongrua e non rispettosa dei parametri ministeriali per la determinazione dei compensi forensi. Ha dedotto la violazione dei decreti ministeriali sui parametri professionali, degli artt. 111, 24 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c. e dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, sostenendo che la serialità della controversia non potesse giustificare una liquidazione inferiore ai minimi tabellari. Ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione delle spese in misura pari almeno a 1.355 euro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello. Ha chiarito che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non esiste un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari e che i parametri dei decreti ministeriali costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. Il limite inderogabile è rappresentato dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione. Nel caso concreto, il TAR aveva motivato la riduzione a 400 euro esclusivamente con il carattere seriale della controversia, senza spiegare adeguatamente la quantificazione né la compensazione parziale delle spese. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, anche perché una controversia seriale derivante dalla reiterata negazione di una posizione già riconosciuta in sede giudiziaria non giustifica di per sé la riduzione delle spese e può anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione. In applicazione dell’effetto devolutivo, il Consiglio di Stato ha riliquidato equitativamente le spese del primo grado in 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha invece compensato le spese del grado d’appello, considerato il parziale accoglimento della domanda e la richiesta della parte di una somma superiore a quella riconosciuta.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
La disciplina delle spese nel processo amministrativo consente al giudice di regolarle tenendo conto della soccombenza e delle circostanze concrete.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento del principio di soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
art. 2233, comma 2, c.c.
Costituisce il limite legale alla discrezionalità giudiziale nella liquidazione del compenso, impedendo la determinazione di somme simboliche e non conformi al decoro professionale.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 13, commi 6 e 7, l. n. 247/2012
Prevede il riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale per la liquidazione giudiziale del compenso professionale quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
“delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”
I parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese; il giudice può discostarsene, ma deve motivare lo scostamento apprezzabile e rilevante.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Ha aggiornato i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.
artt. 24 e 113 Cost.
La liquidazione delle spese non deve compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 CDFUE
Richiamato quale fondamento sovranazionale del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non comportano l’inderogabilità dei minimi: il giudice può discostarsene, purché motivi adeguatamente la liquidazione, soprattutto quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante.
- La discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese processuali incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme simboliche o non consone al decoro della professione.
- La motivazione del carattere seriale della controversia, considerata isolatamente, non giustifica una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri ministeriali né una compensazione parziale delle spese; il giudice deve indicare i concreti criteri utilizzati per la quantificazione.
- Una liquidazione delle spese manifestamente incongrua e priva di adeguata motivazione può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale, quando non garantisca un concreto ristoro dei costi sostenuti per ottenere giudizialmente il riconoscimento di una posizione illegittimamente negata dall’amministrazione.
- In appello, il giudice può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado in forza dell’effetto devolutivo, senza limitarsi ad annullare la statuizione sulle spese.
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