Sentenza n. 650/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione, del decreto di rigetto della istanza di emersione emesso dalla Prefettura di Pisa e notificato in data 17.03.22.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di emersione e di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sulla presenza di condanne per reati ostativi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pisa il 12 novembre 2021 e notificato il 17 marzo 2022, fondato sul parere non favorevole della Questura relativo alla condanna per reati ostativi ai sensi dell'art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità del rigetto perché basato su condanne molto risalenti, sostenendo che i reati si sarebbero estinti dopo il positivo svolgimento dell'affidamento in prova ai servizi sociali, che avrebbe potuto ottenere la riabilitazione, e che la propria attività lavorativa, il reddito e l'inserimento sociale avrebbero dovuto essere valutati. Con il secondo motivo ha lamentato il difetto di motivazione e l'omessa valutazione complessiva della sua posizione, inclusi gli elementi favorevoli. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione della partecipazione procedimentale e del diritto di accesso, assumendo di non avere ricevuto il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 e di non avere potuto accedere agli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020 qualifichi i reati contestati come ostativi e, per tale ragione, espressivi di pericolosità sociale e automaticamente impeditivi dell'emersione, senza lasciare all'amministrazione margini di discrezionalità. Il ricorrente non aveva contestato né l'esistenza delle condanne né la loro natura ostativa, ma si era limitato a richiamare l'estinzione di reati non precisati e la possibilità astratta di ottenere la riabilitazione. Secondo il Collegio, l'estinzione del reato, in assenza di un'espressa previsione legislativa, non incide sulla possibilità di concedere il beneficio; inoltre, la riabilitazione non era stata né richiesta né conseguita. È stata respinta anche la censura motivazionale, poiché il diniego richiamava la natura ostativa delle condanne, circostanza non contestata. Quanto alla partecipazione, dagli atti risultava l'invio del preavviso di rigetto, seguito dalle osservazioni del ricorrente e dall'istanza di accesso; l'amministrazione aveva poi risposto, ritenendo ininfluenti le deduzioni e chiarendo che non vi erano ulteriori documenti rispetto a quelli già disponibili. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020
La previsione individua reati ostativi all'emersione e al rilascio del permesso di soggiorno, considerandoli espressivi di pericolosità sociale e comportando il rigetto automatico dell'istanza, senza margini di discrezionalità amministrativa.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato ritenuto regolarmente inviato, con possibilità per l'interessato di presentare osservazioni; la partecipazione si è quindi svolta e l'amministrazione ha risposto alle deduzioni e all'istanza di accesso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe quale disposizione processuale applicata allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando la legge qualifica determinati reati come ostativi alla procedura di emersione, la loro accertata commissione determina il rigetto dell'istanza senza che l'amministrazione debba svolgere una valutazione discrezionale sulla pericolosità attuale o sulle condizioni personali e sociali dell'interessato.
- L'estinzione del reato non neutralizza l'effetto ostativo della condanna ai fini dell'emersione se manca una specifica previsione legislativa che attribuisca a tale evento tale efficacia.
- La mera possibilità astratta di ottenere la riabilitazione non incide sull'effetto ostativo della condanna; è necessario che la riabilitazione sia stata conseguita, oltre che eventualmente richiesta secondo quanto previsto dall'ordinamento.
- Quando il diniego richiama la natura ostativa delle condanne, non è configurabile un difetto di motivazione per omessa ponderazione di elementi favorevoli, se l'interessato non contesta né l'esistenza delle condanne né il loro carattere ostativo.
- La violazione delle garanzie partecipative non sussiste quando il preavviso di rigetto è stato comunicato, l'interessato ha presentato osservazioni e istanza di accesso, e l'amministrazione ha dato riscontro alle deduzioni e chiarito la disponibilità documentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →