Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21583/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Attanasio aveva chiesto l'ottemperanza all'ordinanza n. 2021/74 del Tribunale di sorveglianza, avanzando istanza ex art. 35‑bis ord. pen. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste, con decreto del 20/03/2023, ha dichiarato l'inammissibilità de plano della richiesta richiamando l'art. 666 co. 2 c.p.p. in relazione all'art. 678 c.p.p. e al comma 5 dell'art. 35‑bis ord. pen., sulla base del fatto che il Tribunale avrebbe già provveduto con ordinanza del 19/10/2021. Il ricorrente ha impugnato per violazione di legge (art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.), denunciando la mera apparenza della motivazione e l'illegittimità della dichiarazione di inammissibilità de plano in assenza di contraddittorio e senza esplicitare il contenuto dell'istanza e le ragioni per cui non fosse possibile un nuovo intervento del Tribunale in caso di mancata esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse viziato da carenza di motivazione: non risultava dall'atto quale fosse l'effettivo contenuto del reclamo né le ragioni dell'inammissibilità, essendosi il Presidente limitato a richiamare un provvedimento del 2021 senza spiegare il nesso. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

    citato nel decreto impugnato come fondamento della dichiarazione di inammissibilità de plano

    consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità de plano, ma la Corte richiede che tale dichiarazione sia adeguatamente motivata e non meramente apparente

  • art. 678 cod. proc. pen.

    richiamato nel decreto impugnato

    norma processuale collegata alle ipotesi di inammissibilità; richiamata insieme all'art. 666 ma deve essere applicata con motivazione comprensibile

  • art. 35‑bis ord. pen. comma 5

    richiamato nel decreto impugnato

    disciplinando l'ottemperanza, permette al Tribunale di sorveglianza di valutare istanze ex art. 35‑bis; il richiamo da solo al precedente provvedimento non giustifica l'inammissibilità senza spiegazioni

  • art. 35‑bis ord. pen. comma 8

    menzionato dalla Corte nel rapporto con l'impugnabilità in cassazione

    stabilisce che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di ottemperanza è proponibile soltanto per violazione di legge

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    richiamato nella valutazione sul vizio di motivazione

    esige l'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; la mancanza o la mera apparenza della motivazione integra una violazione di legge rilevante in cassazione

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente come motivo di impugnazione

    indica il motivo di ricorso per violazione di legge; qui utilizzato per denunciare la carenza motivazionale del provvedimento impugnato

  • Giurisprudenza: Sez. 6 n. 50946 del 18/09/2014 (Rv. 261590)

    citata dalla Corte come orientamento consolidato

    prevede che, ai sensi dell'art. 35‑bis comma 8 ord. pen., la mancanza o la mera apparenza della motivazione costituisce vizio rilevante di violazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p. e giustifica il ricorso in cassazione

Massime di principio

  • Nelle procedure di ottemperanza ex art. 35‑bis ord. pen. il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; pertanto, si devono individuare vizi giuridici (es. carenza di motivazione) e non questioni di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità de plano (art. 666 co.2 c.p.p.) è ammissibile ma richiede motivazione concreta: il giudice deve indicare il contenuto del precedente provvedimento richiamato e spiegare perché esso impedisca una nuova pronuncia o istanza.
  • La mera citazione di un provvedimento anteriore senza spiegare il nesso con l'istanza attuale può configurare la "mera apparenza" della motivazione e costituisce motivo valido per la cassazione ai sensi dell'art. 125 co.3 c.p.p.
  • In presenza di una motivazione carente la Corte può annullare il provvedimento impugnato e rimandare gli atti al Tribunale competente per il prosieguo; l'annullamento per carenza motivazionale tutela il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
  • Chi impugna deve valorizzare nei motivi di cassazione la violazione di legge specifica (art. 606 co.1 lett. b) c.p.p. quando si contesta la motivazione) per inquadrare correttamente il controllo del giudice di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.