Cassazione Penale, Sentenza n. 21583/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Attanasio aveva chiesto l'ottemperanza all'ordinanza n. 2021/74 del Tribunale di sorveglianza, avanzando istanza ex art. 35‑bis ord. pen. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste, con decreto del 20/03/2023, ha dichiarato l'inammissibilità de plano della richiesta richiamando l'art. 666 co. 2 c.p.p. in relazione all'art. 678 c.p.p. e al comma 5 dell'art. 35‑bis ord. pen., sulla base del fatto che il Tribunale avrebbe già provveduto con ordinanza del 19/10/2021. Il ricorrente ha impugnato per violazione di legge (art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.), denunciando la mera apparenza della motivazione e l'illegittimità della dichiarazione di inammissibilità de plano in assenza di contraddittorio e senza esplicitare il contenuto dell'istanza e le ragioni per cui non fosse possibile un nuovo intervento del Tribunale in caso di mancata esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse viziato da carenza di motivazione: non risultava dall'atto quale fosse l'effettivo contenuto del reclamo né le ragioni dell'inammissibilità, essendosi il Presidente limitato a richiamare un provvedimento del 2021 senza spiegare il nesso. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
citato nel decreto impugnato come fondamento della dichiarazione di inammissibilità de plano
consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità de plano, ma la Corte richiede che tale dichiarazione sia adeguatamente motivata e non meramente apparente
art. 678 cod. proc. pen.
richiamato nel decreto impugnato
norma processuale collegata alle ipotesi di inammissibilità; richiamata insieme all'art. 666 ma deve essere applicata con motivazione comprensibile
art. 35‑bis ord. pen. comma 5
richiamato nel decreto impugnato
disciplinando l'ottemperanza, permette al Tribunale di sorveglianza di valutare istanze ex art. 35‑bis; il richiamo da solo al precedente provvedimento non giustifica l'inammissibilità senza spiegazioni
art. 35‑bis ord. pen. comma 8
menzionato dalla Corte nel rapporto con l'impugnabilità in cassazione
stabilisce che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di ottemperanza è proponibile soltanto per violazione di legge
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
richiamato nella valutazione sul vizio di motivazione
esige l'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; la mancanza o la mera apparenza della motivazione integra una violazione di legge rilevante in cassazione
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
invocato dal ricorrente come motivo di impugnazione
indica il motivo di ricorso per violazione di legge; qui utilizzato per denunciare la carenza motivazionale del provvedimento impugnato
Giurisprudenza: Sez. 6 n. 50946 del 18/09/2014 (Rv. 261590)
citata dalla Corte come orientamento consolidato
prevede che, ai sensi dell'art. 35‑bis comma 8 ord. pen., la mancanza o la mera apparenza della motivazione costituisce vizio rilevante di violazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p. e giustifica il ricorso in cassazione
Massime di principio
- Nelle procedure di ottemperanza ex art. 35‑bis ord. pen. il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; pertanto, si devono individuare vizi giuridici (es. carenza di motivazione) e non questioni di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità de plano (art. 666 co.2 c.p.p.) è ammissibile ma richiede motivazione concreta: il giudice deve indicare il contenuto del precedente provvedimento richiamato e spiegare perché esso impedisca una nuova pronuncia o istanza.
- La mera citazione di un provvedimento anteriore senza spiegare il nesso con l'istanza attuale può configurare la "mera apparenza" della motivazione e costituisce motivo valido per la cassazione ai sensi dell'art. 125 co.3 c.p.p.
- In presenza di una motivazione carente la Corte può annullare il provvedimento impugnato e rimandare gli atti al Tribunale competente per il prosieguo; l'annullamento per carenza motivazionale tutela il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
- Chi impugna deve valorizzare nei motivi di cassazione la violazione di legge specifica (art. 606 co.1 lett. b) c.p.p. quando si contesta la motivazione) per inquadrare correttamente il controllo del giudice di legittimità.
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