Sentenza n. 1420/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Trapani, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di € 500,00 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Trapani n. 600/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale per l’anno scolastico 2023/2024, con condanna del Ministero all’accreditamento di € 500,00 e al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Poiché il Ministero è rimasto inerte, è stata dedotta l’inottemperanza al giudicato ed è stato chiesto l’ordine di esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. La sentenza ordinaria costituisce titolo avente valore ed efficacia di giudicato, contiene una condanna pecuniaria nei confronti dell’Amministrazione ed è stata ritualmente notificata, con rispetto delle formalità e dei termini previsti dalla legge. L’inerzia del Ministero integra pertanto inottemperanza rilevante ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Il Ministero è stato obbligato a dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, il quale, su istanza della parte e nell’ulteriore termine di 60 giorni, dovrà registrare la docente sulla piattaforma dedicata e accreditare le somme sulla carta del docente. Il commissario non avrà diritto a compenso, ritenendosi applicabile per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Rende azionabile in sede di ottemperanza l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a un obbligo di esecuzione derivante da un giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
Disposizione richiamata quale norma introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al contenuto del giudicato.
- La rituale notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso dei termini dilatori previsti per l’adempimento costituiscono presupposti sufficienti, unitamente alla definitività della pronuncia, per far valere l’inottemperanza in sede amministrativa.
- L’inerzia dell’Amministrazione rispetto a una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione entro un termine prefissato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, precisandone i concreti adempimenti sostitutivi.
- La disciplina sull’assenza di compenso del commissario ad acta prevista per determinate condanne pecuniarie può essere applicata per analogia anche ad altri giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto obblighi di pagamento di somme di denaro.
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