Cassazione Civile, Ordinanza n. 27126/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da un episodio avvenuto nel corso di un alterco tra vicini o comunque tra soggetti in relazione a un problema di manovra di un’auto e un bidone dei rifiuti. La parte attrice in primo grado ha allegato di avere subito un’aggressione verbale e fisica: a fronte della richiesta di spostare un bidone che ostacolava la manovra del veicolo, la controparte avrebbe reagito con frasi ingiuriose e avrebbe lanciato il bidone contro di lui, da cui sarebbe fuoriuscito un calcinaccio che lo avrebbe colpito alla gamba destra. L’attore ha quindi chiesto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice di pace ha accolto la domanda, valorizzando il referto di pronto soccorso e ritenendo non provata alcuna prova contraria. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove, sostenendo che le testimonianze fossero contraddittorie e che una testimonianza di terzo disinteressato non fosse stata considerata, oltre alla mancata dimostrazione del fatto del calcinaccio; con il secondo ha dedotto ancora violazione dell’art. 116 c.p.c. e insufficiente motivazione, contestando il nesso causale tra i fatti e la lesione certificata, nonché l’asserita rilevanza della remissione di querela in sede penale come conferma dell’inesistenza dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorso non rispettava il principio di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché non trascriveva il contenuto rilevante delle deposizioni testimoniali su cui si fondavano le doglianze. Conseguentemente, la sentenza di merito è rimasta ferma e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di diversa valutazione delle prove o di rilettura del compendio istruttorio da parte della Cassazione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente e deve riportare il contenuto delle risultanze istruttorie rilevanti, per consentire il controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi devono essere sviluppati come reali censure di violazione di legge e non come mere contestazioni del fatto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
I motivi del ricorso devono contenere una specifica esposizione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura.
art. 582 c.p.
Richiamato nel quadro del procedimento penale definito con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale norma che ha modificato il regime del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove, perché la Corte controlla soltanto la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione di merito nei limiti dei motivi dedotti.
- La deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. è inammissibile quando si risolve nella contestazione dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito e non nell’allegazione di un effettivo errore nell’uso del criterio legale di valutazione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi fonda le censure su testimonianze o altri atti processuali deve riportarne il contenuto rilevante, altrimenti la Corte non può svolgere il controllo richiesto.
- La mancata trascrizione delle deposizioni o degli atti richiamati nel ricorso impedisce di verificare la fondatezza delle doglianze e conduce all’inammissibilità.
- La remissione di querela nel procedimento penale richiamato in causa non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’inesistenza del fatto storico ai fini della responsabilità civile, se il giudice di merito ha autonomamente accertato il danno sulla base delle prove disponibili.
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