Sentenza n. 3463/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento - del decreto rettorale n. 4948 del 19.12.2024 (prot. 0491407), di irrogazione nei confronti del ricorrente del provvedimento disciplinare della censura; - ove occorrer possa, della nota a firma del Rettore del 28.11.2024 prot. 0462119, avente ad oggetto “contestazione procedimento disciplinare”; - di ogni altro atto presupposto o connesso se lesivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di irrogazione della sanzione disciplinare della censura, preceduto da contestazione disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (docente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la censura disciplinare irrogata per un episodio avvenuto durante una lezione: avrebbe fatto rimanere in piedi uno studente e lo avrebbe costretto a telefonare in viva voce ai genitori, lamentandosi della risposta fornita e tenendo una condotta vessatoria. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo che lo studente avesse autonomamente chiamato la madre, che non vi fosse stata alcuna costrizione né intento vessatorio e che l’episodio si fosse svolto in un contesto informale. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del r.d. n. 1592/1933, dell’art. 2 della l. n. 240/2010, dell’art. 2 del d.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni del codice etico e del codice di comportamento universitario; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e sproporzionalità; difetto assoluto di motivazione; violazione dei principi di buon andamento e dei principi relativi alla libertà di insegnamento. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento non individuasse la specifica regola di condotta o il dovere d’ufficio violato, non ricostruisse adeguatamente l’episodio e fosse contraddittorio perché, pur escludendo l’intento vessatorio, aveva comunque ritenuto integrata una condotta irregolare meritevole di censura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto rettorale. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbendo le ulteriori censure. Ai sensi dell’art. 88 del r.d. n. 1592/1933, la censura può essere irrogata per mancanze ai doveri d’ufficio o per irregolare condotta, ma anche una formula ampia come quella di “condotta irregolare” presuppone l’accertamento di una difformità rispetto a una regola di comportamento, a un dovere d’ufficio o a un parametro ordinamentale identificabile. Il provvedimento disciplinare deve quindi indicare il dovere inosservato, la regola disattesa, il fatto definitivamente accertato e il percorso logico-giuridico che collega la condotta alla sanzione. Nel caso concreto il decreto si era limitato a richiamare la “rilevanza della condotta”, la “tenuità del fatto” e la “mera condotta irregolare”, senza specificare quale parametro fosse stato violato né quale fosse il disvalore disciplinare del comportamento. È stato ravvisato anche un difetto di istruttoria, poiché non risultavano chiariti elementi essenziali dell’episodio, tra cui l’eventuale costrizione dello studente, l’uso del viva voce, il fatto che lo studente fosse rimasto in piedi, l’eventuale disagio manifestato e la sua concreta percezione dell’accaduto. Il TAR ha inoltre rilevato la contraddittorietà tra la contestazione, fondata sul carattere vessatorio della condotta, e il provvedimento finale, che aveva escluso l’intento vessatorio senza individuare una diversa e autonoma ragione di illiceità disciplinare. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 88 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592
La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.
La disposizione, pur utilizzando una nozione ampia di irregolare condotta, richiede l’individuazione di una regola di comportamento, di un dovere d’ufficio o di un parametro ordinamentale concretamente violato, nonché la motivazione del collegamento tra fatto accertato e sanzione.
artt. 87 e seguenti r.d. 31 agosto 1933, n. 1592
Costituiscono il quadro normativo del procedimento e delle sanzioni disciplinari applicabili ai professori universitari, ma il loro richiamo non esonera l’amministrazione dall’obbligo di qualificare in concreto la condotta contestata.
art. 97 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa; la decisione accoglie il ricorso sulla base dei vizi di motivazione, istruttoria e contraddittorietà.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L’irrogazione della censura disciplinare a un professore universitario richiede l’individuazione concreta del dovere d’ufficio, della regola di comportamento o del parametro ordinamentale violato; la mera qualificazione del fatto come “condotta irregolare” è tautologica e non basta a motivare la sanzione.
- Nel procedimento disciplinare l’amministrazione deve accertare non solo la materialità dell’episodio, ma anche il fatto definitivamente rilevante sul piano disciplinare, chiarendo quali elementi della contestazione siano stati confermati, ridimensionati o esclusi e quale sia il loro specifico disvalore.
- Il provvedimento disciplinare deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico che collega la condotta accertata alla sanzione applicata; il semplice richiamo alla tenuità del fatto e alla sua rilevanza non soddisfa l’obbligo di motivazione se non viene indicato il parametro violato.
- Quando la contestazione disciplinare è fondata su un elemento qualificante, come il carattere vessatorio della condotta, l’amministrazione non può irrogare comunque la sanzione dopo aver escluso tale elemento senza individuare e motivare una diversa autonoma ragione di illecito disciplinare.
- Il difetto di istruttoria assume rilievo decisivo quando restano non chiariti elementi fattuali dai quali dipende la qualificazione disciplinare della condotta, quali la costrizione del destinatario, le modalità pubbliche dell’episodio, il disagio arrecato e la percezione del diretto interessato.
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