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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29878/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/10/2021 con cui la Corte d'Appello di Salerno revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Marcucci con sentenza della Corte d'Appello di Campobasso dell'8/5/2014 (irrevocabile dal 26/4/2016). La revoca era stata motivata dalla successiva condanna per peculato continuato (sentenza della Corte d'Appello di Salerno dell'8/1/2020) ritenuta anteriore al reato per cui era stata concessa la sospensione e divenuta irrevocabile in data tale da far superare i limiti di pena previsti per la concessione o mantenimento del beneficio. I difensori hanno dedotto, in sintesi: 1) errata determinazione della data di irrevocabilità della sentenza del 2020 (sostengono che è divenuta irrevocabile il 18/6/2021 e non il 18/1/2021), con conseguente decorso di oltre cinque anni tra i due giudicati; 2) errata valutazione dell'anteriorità del reato successivo, che secondo la difesa sarebbe stato commesso in epoca successiva al reato originario o, comunque, da interpretare a favore dell'imputato; 3) errata applicazione della soglia di pena per la revoca ratione aetatis, in quanto il ricorrente è ultrasettantenne e la soglia sarebbe diversa (anni 2 e mesi 6).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Salerno dell'8/1/2020 è divenuta definitiva il 18/6/2021 (e non il 18/1/2021 come indicato dall'ordinanza impugnata), per cui tra la definitività della sentenza che concesse la sospensione (26/4/2016) e la definitività della successiva condanna sono trascorsi più di cinque anni. Sulla base del principio consolidato richiamato, la revoca non poteva essere disposta: l'anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere valutata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che lo giudica e non alla data di commissione del reato. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e la comunicazione della sentenza è demandata al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Salerno, competente per l'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena se, per effetto di condanna successiva irrevocabile, la pena complessiva supera i limiti previsti per la concessione del beneficio. La Corte interpreta che per valutare l'anteriorità del reato successivo rileva la data di irrevocabilità della sentenza che lo ha giudicato.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti di pena oltre i quali non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale; la soglia varia anche in relazione all'età dell'imputato (es. soglia maggiorata per ultrasettantenni). La decisione verifica il superamento della soglia solo confrontando le pene alla data di irrevocabilità delle sentenze.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Indica il reato per il quale Marcucci era stato condannato con la sentenza che aveva concesso la sospensione; citato per identificare il titolo di reato della prima condanna.

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 1, n. 35563/2020 e altre)

    Principio secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale, l'anteriorità del reato successivamente giudicato si determina con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che lo ha giudicato e non alla data di commissione del reato.

Massime di principio

  • Per valutare se una revoca della sospensione condizionale sia legittima, confrontare le date di irrevocabilità delle sentenze: rileva la data di definitività della condanna successiva, non la data di commissione del reato.
  • Se tra la definitività della sentenza che ha concesso la sospensione e la definitività di una condanna successiva intercorrono più di cinque anni, la revoca non è ammissibile ai sensi dell'art.168 c.1 n.2, salvo altri profili ostativi.
  • Nel calcolo dei limiti di pena ai fini dell'art.163, considerare le circostanze soggettive rilevanti (es. età dell'imputato) che possono innalzare la soglia oltre la quale il beneficio non è più concessibile o va revocato.
  • In caso di discrepanze sulle date di irrevocabilità è fondamentale ottenere e verificare i certificati o gli atti processuali che attestano la data di passaggio in giudicato prima di disporre la revoca.
  • In dubio interpretare a favore del reo (favor rei) quando le contestazioni cronologiche dei fatti o delle epoche di inizio della condotta siano indeterminate o ambigue.

Testo integrale

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