Cassazione Penale, Sentenza n. 29878/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/10/2021 con cui la Corte d'Appello di Salerno revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Marcucci con sentenza della Corte d'Appello di Campobasso dell'8/5/2014 (irrevocabile dal 26/4/2016). La revoca era stata motivata dalla successiva condanna per peculato continuato (sentenza della Corte d'Appello di Salerno dell'8/1/2020) ritenuta anteriore al reato per cui era stata concessa la sospensione e divenuta irrevocabile in data tale da far superare i limiti di pena previsti per la concessione o mantenimento del beneficio. I difensori hanno dedotto, in sintesi: 1) errata determinazione della data di irrevocabilità della sentenza del 2020 (sostengono che è divenuta irrevocabile il 18/6/2021 e non il 18/1/2021), con conseguente decorso di oltre cinque anni tra i due giudicati; 2) errata valutazione dell'anteriorità del reato successivo, che secondo la difesa sarebbe stato commesso in epoca successiva al reato originario o, comunque, da interpretare a favore dell'imputato; 3) errata applicazione della soglia di pena per la revoca ratione aetatis, in quanto il ricorrente è ultrasettantenne e la soglia sarebbe diversa (anni 2 e mesi 6).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Salerno dell'8/1/2020 è divenuta definitiva il 18/6/2021 (e non il 18/1/2021 come indicato dall'ordinanza impugnata), per cui tra la definitività della sentenza che concesse la sospensione (26/4/2016) e la definitività della successiva condanna sono trascorsi più di cinque anni. Sulla base del principio consolidato richiamato, la revoca non poteva essere disposta: l'anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere valutata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che lo giudica e non alla data di commissione del reato. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e la comunicazione della sentenza è demandata al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Salerno, competente per l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena se, per effetto di condanna successiva irrevocabile, la pena complessiva supera i limiti previsti per la concessione del beneficio. La Corte interpreta che per valutare l'anteriorità del reato successivo rileva la data di irrevocabilità della sentenza che lo ha giudicato.
art. 163 cod. pen.
Stabilisce i limiti di pena oltre i quali non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale; la soglia varia anche in relazione all'età dell'imputato (es. soglia maggiorata per ultrasettantenni). La decisione verifica il superamento della soglia solo confrontando le pene alla data di irrevocabilità delle sentenze.
art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000
Indica il reato per il quale Marcucci era stato condannato con la sentenza che aveva concesso la sospensione; citato per identificare il titolo di reato della prima condanna.
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 1, n. 35563/2020 e altre)
Principio secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale, l'anteriorità del reato successivamente giudicato si determina con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che lo ha giudicato e non alla data di commissione del reato.
Massime di principio
- Per valutare se una revoca della sospensione condizionale sia legittima, confrontare le date di irrevocabilità delle sentenze: rileva la data di definitività della condanna successiva, non la data di commissione del reato.
- Se tra la definitività della sentenza che ha concesso la sospensione e la definitività di una condanna successiva intercorrono più di cinque anni, la revoca non è ammissibile ai sensi dell'art.168 c.1 n.2, salvo altri profili ostativi.
- Nel calcolo dei limiti di pena ai fini dell'art.163, considerare le circostanze soggettive rilevanti (es. età dell'imputato) che possono innalzare la soglia oltre la quale il beneficio non è più concessibile o va revocato.
- In caso di discrepanze sulle date di irrevocabilità è fondamentale ottenere e verificare i certificati o gli atti processuali che attestano la data di passaggio in giudicato prima di disporre la revoca.
- In dubio interpretare a favore del reo (favor rei) quando le contestazioni cronologiche dei fatti o delle epoche di inizio della condotta siano indeterminate o ambigue.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29859/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29860/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29861/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29862/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29868/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →