Cassazione Penale, Sentenza n. 6391/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per lesioni personali (art. 582 c.p., aggravato dall'uso di strumenti atti a offendere) a seguito di una lite degenerata tra De Meo e Minchella per presunti sconfinamenti del gregge. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per presunta eccessiva dipendenza dalle dichiarazioni delle parti offese; 2) errata applicazione di norme (art. 192 c.p.p., art. 52, 582 e 585 c.p.) con contestazione del valore delle dichiarazioni non corroborate e mancata valutazione delle prove a discarico e mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e contestazione del trattamento sanzionatorio e dei benefici connessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (vizi di motivazione e questioni probatorie/legittima difesa) ritenendoli generici o non fondati, confermando che la valutazione della Corte territoriale era supportata anche da riscontri medici e che non era richiesta una rivalutazione delle fonti probatorie. Tuttavia il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha risposto in modo specifico e motivato alla doglianza sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Perciò la sentenza impugnata è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per valutare l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis c.p.; le censure relative al trattamento sanzionatorio restano assorbite.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma che punisce le lesioni personali; la sentenza di merito ha ritenuto configurato il reato con aggravante dell'uso di strumenti atti a offendere
art. 585 cod. pen.
Citato tra le norme oggetto di censura dall'appellante; riguarda le lesioni personali colpose (menzionato nella prospettazione, ma non centrale nella decisione della Cassazione)
art. 52 cod. pen.
Riferito in relazione alla scriminante della legittima difesa: la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrato che fossero presenti i requisiti della legittima difesa, in particolare l'«inevitabilità altrimenti" e la mancanza di altra alternativa
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle dichiarazioni quando più soggetti coinvolti hanno commesso reati nello stesso contesto; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione che ha tenuto conto anche della documentazione medica a riscontro delle dichiarazioni
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha omesso di valutare e motivare espressamente la doglianza sulla sua applicabilità, motivo per cui la Cassazione ha annullato con rinvio
art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per definire il vizio di motivazione quando il giudice non risponde a doglianze specifiche e decisive formulate in appello; utilizzato dalla Cassazione per valutare l'omessa pronuncia sulla tenuità
Massime di principio
- Se le parti coinvolte hanno commesso reati nello stesso contesto, trova applicazione l'art. 192 c.p.p. (valutazione reciproca delle dichiarazioni); tuttavia i giudici devono comunque cercare riscontri oggettivi (es. referti medici) e motivare la valutazione compiuta
- Le censure generiche sulla motivazione o la semplice richiesta di rivalutazione delle prove sono inammissibili: il ricorrente deve indicare in modo preciso evidenze o travisamenti per ottenere accoglimento
- La legittima difesa richiede la prova dei requisiti soggettivi e oggettivi (offesa ingiusta, necessità della difesa, proporzionalità/inevitabilità); senza chiari elementi probatori la deduzione è difficilmente accolta
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è un motivo decisivo che il giudice d'appello deve esaminare e motivare esplicitamente; l'omessa risposta ingenera vizio di motivazione e può determinare annullamento e rinvio
- Le questioni sul trattamento sanzionatorio e sui benefici derivanti (sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario) possono essere assorbite se la decisione sulla qualificazione del fatto viene rimessa ad un nuovo giudizio
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