Cassazione Penale, Ordinanza n. 11271/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di più episodi di calunnia contestati ai capi a), b) e c) della rubrica. Dal testo risulta che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte nel merito, e investivano sia la responsabilità oggettiva sia il profilo soggettivo delle calunnie ascritte, oltre alla materiale riferibilità all'imputato del capo c). La Corte di cassazione rileva che tali doglianze non erano consentite in sede di legittimità perché non introducevano vizi nuovi, ma si limitavano a reiterare questioni già puntualmente vagliate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, osservando che i motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente disattese in appello con argomentazioni corrette, coerenti con le emergenze probatorie e immuni da manifeste incongruenze logiche, sia quanto alla responsabilità sia quanto all'elemento soggettivo delle calunnie contestate ai capi a) e b), sia quanto alla riconducibilità materiale del capo c) all'imputato. Conseguentemente applica l'art. 616 c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già dedotte e specificamente respinte nei giudizi di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito è sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti con le emergenze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche, la censura di cassazione non può risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto o della prova.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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