Cassazione Penale, Sentenza n. 26531/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita dal 12/07/2013 al 02/07/2014 (carcere e domiciliari) in relazione a contestazioni per turbata libertà degli incanti (capi 3 e 5), istigazione alla corruzione (capo 12) e concorso esterno in associazione mafiosa (capo 22). Amato era stato poi assolto dal Tribunale di Paola (03/09/2015) e la sentenza confermata in appello (07/07/2017, irrevocabile 12/01/2018). La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ritenendo che Amato avesse, con condotte gravemente colpose (adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, firma di determina illegittima, pattuizione di una dazione, rivelazione di informazioni riservate e asservimento alle indicazioni del sindaco Basile), contribuito a creare l'apparenza dei reati che giustificavano la misura coercitiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale di Amato e confermato il rigetto della domanda di riparazione. La decisione sottolinea che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e mira a verificare se, alla data del provvedimento cautelare, fosse esistente un quadro indiziario idoneo a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse e se il comportamento del ricorrente avesse concorso a tale apparenza. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza della riparazione adeguata, ha considerato provati gli elementi di contiguità e la condotta colposa di Amato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; nulla a favore del Ministero resistente quanto alle spese sostenute.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato il principio che la domanda può essere esclusa se il danneggiato ha concorso, con colpa grave, a dare causa alla detenzione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 32383/2010 e altre pronunce richiamate)
Principi richiamati: il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale; va verificata l'apparenza della fondatezza delle accuse al momento della misura e se il comportamento dell'interessato abbia concorso a crearla; è possibile valutare tutti gli elementi utilizzabili nelle indagini non esclusi in dibattimento; la colpa grave si concretizza in eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme
Giurisprudenza di sezione (Sez. 4 n. 19180/2016, Sez. 4 n. 27458/2019, Sez. 4 n. 34438/2019 e successive)
Conferma dei criteri operativi: valutazione ex ante del compendio probatorio, possibilità di conclusioni diverse tra processo penale e giudizio di riparazione e necessità di motivazione adeguata quando si esclude l'indennizzo per colpa grave
Massime di principio
- L'assoluzione nel giudizio penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: se il comportamento del detenuto ha contribuito, con colpa grave, a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, la riparazione può essere esclusa
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e ex ante del materiale probatorio disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare, senza sovrapporsi alla valutazione definitiva sulla responsabilità penale
- Per escludere l'indennizzo è necessario individuare e motivare condotte dell'interessato caratterizzate da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme che abbiano concorso a formare l'apparenza del reato
- Possono essere utilizzati elementi acquisiti nelle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa nel dibattimento; il giudice della riparazione deve darne adeguata valutazione e motivazione
- Il ruolo di pubblico funzionario o tecnico amministrativo può aumentare l'attenzione sulla correttezza delle scelte e dei provvedimenti adottati: atti amministrativi illegittimi o prassi non trasparenti possono integrare elementi di colpa grave
- Le censure basate sulla mera contrapposizione tra insufficienza probatoria ai fini della condanna e rigetto della riparazione sono infondate quando il giudice della riparazione mostra adeguata motivazione circa la rilevanza delle condotte extraprocessuali o processuali del ricorrente
- In caso di rigetto del ricorso per riparazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; la parte resistente ottiene liquidazione delle spese solo se ha effettivamente svolto attività difensiva incidente sulla controversia
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