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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21612/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino straniero impugnava in cassazione il decreto del giudice di pace che aveva disposto la seconda proroga del suo trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri. La vicenda trae origine da un decreto di respingimento e dal successivo trattenimento amministrativo, già convalidato e poi prorogato una prima volta. Il ricorrente deduceva, con cinque motivi, anzitutto che il trattenimento e i provvedimenti presupposti fossero illegittimi e tardivi perché, prima del trattenimento, egli sarebbe stato sottoposto a quarantena precauzionale in ragione dell'emergenza Covid-19, misura che a suo dire avrebbe inciso sulla libertà personale ex art. 13 Cost. e non soltanto sulla libertà di circolazione ex art. 16 Cost., con violazione della riserva di legge e di giurisdizione. In secondo luogo contestava l'ambito dei poteri del giudice di pace in sede di proroga. Con il terzo motivo sosteneva che la proroga non potesse fondarsi su ragioni diverse da quelle poste a base della convalida iniziale del trattenimento. Con il quarto motivo lamentava che, per la seconda proroga, mancassero gli specifici elementi concreti richiesti dall'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 per ritenere probabile l'identificazione dello straniero o per giustificare la necessità del trattenimento ai fini dell'organizzazione del rimpatrio, essendo insufficiente il solo rilievo del mancato concorso dell'interessato all'identificazione. Il quinto motivo denunciava omessa pronuncia sulle difese svolte contro la richiesta di proroga.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ha ritenuto fondato il quarto motivo e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato. La Corte ha escluso che la quarantena precauzionale introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19 integrasse una compressione della libertà personale, qualificandola invece come limitazione della libertà di circolazione, coerentemente con la successiva pronuncia della Corte costituzionale richiamata in motivazione. Ha inoltre affermato che la proroga del trattenimento può essere fondata su presupposti diversi da quelli posti a base della convalida, purché previsti dall'art. 14 d.lgs. 286/1998. Tuttavia ha accolto il quarto motivo perché, per la seconda proroga e quelle successive, la disciplina vigente richiede la verifica di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; nel caso concreto il giudice di pace si era limitato a valorizzare il mancato concorso dell'interessato all'identificazione, elemento reputato insufficiente. Le spese sono state poste a carico dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 13 Cost.

    la Corte esclude che la misura emergenziale della quarantena precauzionale incida sulla libertà personale; il richiamo all'art. 13 non giustifica la tesi dell'illegittimità dei successivi provvedimenti di respingimento e trattenimento.

  • art. 16 Cost.

    la quarantena precauzionale è ricondotta alla libertà di circolazione, che può essere limitata per motivi di sanità.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    disciplina i presupposti del trattenimento e delle sue proroghe; la seconda proroga e le successive richiedono requisiti più rigorosi rispetto alla prima.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    per la seconda proroga e quelle ulteriori è necessario accertare elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero oppure la necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, poi assorbito.

  • art. 5 CEDU

    richiamato nel primo motivo, ma la Corte non vi fonda l'accoglimento.

  • art. 15, paragrafi 3, 4, 5 e 6, direttiva 2008/115/CE

    richiamata quale parametro della disciplina europea del trattenimento e delle proroghe, in collegamento con la maggiore rigidità richiesta per le proroghe successive.

  • D.L. n. 19/2020

    richiamato per la disciplina emergenziale della quarantena precauzionale.

  • D.L. n. 33/2020

    richiamato in motivazione come oggetto della sentenza della Corte costituzionale sulla quarantena obbligatoria.

  • L. n. 161/2014

    ha modificato l'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 introducendo, per la seconda proroga e le successive, requisiti più rigorosi.

Massime di principio

  • La quarantena precauzionale disposta in via generale per esigenze sanitarie, anche in contesto emergenziale, va qualificata come limitazione della libertà di circolazione e non come privazione della libertà personale, con conseguente esclusione della necessità di previa convalida giudiziaria ex art. 13 Cost.
  • Nel procedimento di trattenimento amministrativo dello straniero, la proroga può essere fondata anche su circostanze diverse da quelle poste a base della convalida iniziale, purché tali circostanze rientrino nei presupposti tipizzati dall'art. 14 d.lgs. 286/1998.
  • Per la seconda proroga del trattenimento e per quelle successive non è sufficiente richiamare genericamente il mancato concorso dello straniero all'identificazione: occorre un accertamento specifico di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure della necessità di mantenere il trattenimento per organizzare effettivamente il rimpatrio.
  • Quando il giudice omette di verificare i presupposti legali richiesti per la seconda proroga del trattenimento, il provvedimento va cassato senza rinvio se la decisione impugnata non può essere utilmente rinnovata alla luce dei soli elementi già acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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