Cassazione Civile, Ordinanza n. 30396/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro notificato a una società garante in relazione a una sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato il debitore principale a rimborsare alla garante quanto quest'ultima aveva pagato al creditore garantito in esecuzione di una polizza fideiussoria/cauzionale. L'Ufficio ha sostenuto che la sentenza dovesse essere tassata con imposta di registro proporzionale, mentre la società ha chiesto l'applicazione dell'imposta fissa, assumendo che l'obbligazione dedotta in giudizio fosse riconducibile a prestazioni soggette a IVA e quindi al principio di alternatività IVA-registro. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 e dell'art. 40 del medesimo decreto, sostenendo che gli atti giudiziari aventi ad oggetto fideiussioni non rientrano nell'eccezione dell'imposta fissa. La resistente ha eccepito in via preliminare tardività e inammissibilità del ricorso, oltre a difenderne l'infondatezza; ha inoltre proposto ricorso incidentale condizionato sulla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per novità dei motivi.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso principale, ritenendo applicabile la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. 119/2018 anche alle controversie aventi ad oggetto atti di riscossione che costituiscano il primo atto impositivo. Nel merito ha dichiarato inammissibile il motivo solo nella parte in cui pretendeva di rimettere in discussione l'interpretazione del contratto e la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, ma lo ha ritenuto infondato quanto alla dedotta violazione di legge. La Corte ha confermato che, per gli atti giudiziari di condanna aventi ad oggetto somme o prestazioni soggette a IVA, opera il principio di alternatività IVA-registro e trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), nota II, della Tariffa del d.P.R. 131/1986. È stato quindi richiamato l'orientamento consolidato secondo cui anche le obbligazioni nascenti dal rapporto di fideiussione, e i collegamenti tra debitore, garante e creditore, possono ricadere in tale regime. Di conseguenza il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito; le spese sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La sospensione si applica anche alle controversie che hanno ad oggetto atti di riscossione quando questi costituiscano il primo atto impositivo.
art. 8, comma 1, lett. b), nota II, Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
Gli atti giudiziari di condanna che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA-registro.
art. 40, d.P.R. 131/1986
Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro impedisce l'applicazione dell'imposta proporzionale quando l'operazione rientra nell'ambito IVA, anche se esente.
art. 10, d.P.R. 633/1972
L'esenzione IVA non esclude l'operatività del principio di alternatività IVA-registro.
art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. 633/1972
La prestazione oggetto della condanna è stata ricondotta a una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per sostenere l'inammissibilità dell'appello per novità dei motivi.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso principale per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 1362 ss. c.c.
L'interpretazione del contratto e la ricostruzione dei rapporti negoziali sono riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi riconducibili ai canoni ermeneutici.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la sentenza di condanna al pagamento di somme o corrispettivi soggetti a IVA sconta l'imposta in misura fissa, non proporzionale, per effetto del principio di alternatività IVA-registro.
- L'esenzione dall'IVA dell'operazione non impedisce di applicare il regime dell'imposta di registro in misura fissa previsto per gli atti giudiziari relativi a prestazioni soggette a IVA.
- Quando la controversia fiscale presuppone l'interpretazione di un contratto o la ricostruzione del collegamento tra più rapporti negoziali, tali accertamenti sono di merito e non possono essere rivisitati in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente coerente.
- Nei rapporti di garanzia, la condanna ottenuta in relazione all'obbligazione del fideiussore o del debitore connesso alla prestazione garantita può essere fiscalmente trattata in modo identico all'obbligazione originaria se la prestazione sottostante è soggetta a IVA.
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