Sentenza n. 1138/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento Prot. nr. -OMISSIS- del Prefetto di Torino, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data 31.03.2022, con cui è stato decretato il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente; nonché del provvedimento Cat. -OMISSIS-. 2022, emesso dalla Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore, in data 10.05.2022 e notificato in data 31.05.2022, con il quale veniva revocata la licenza di porto fucile per uso caccia, già ritirata in via cautelativa in data 24.11.2018 dai militari della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, di cui era titolare l’odierno ricorrente, nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, preordinato ovvero consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sui ricorsi gerarchici avverso il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti e la revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di qualsiasi arma, munizione e materiale esplodente e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché i silenzi-rigetto formatisi sui ricorsi gerarchici. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., oltre a eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. In particolare, ha lamentato il mancato esame delle osservazioni difensive, la mancata audizione personale, l’omessa considerazione del carattere isolato e occasionale dell’episodio di guida in stato di ebbrezza e del rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico, l’assenza di precedenti penali, la buona condotta e l’estinzione del reato dopo lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ha inoltre contestato l’assenza di un’idoneità psico-fisica, richiamando una relazione medica che avrebbe escluso una condizione di abuso o dipendenza da alcol, e ha riferito di avere presentato querela contro la presidente della commissione medica locale. Le amministrazioni hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato il 28 ottobre 2022, dopo la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico prefettizio il 28 luglio 2022.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, per tardività, nella parte relativa al silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi. Poiché il ricorso gerarchico era stato presentato il 29 aprile 2022, il silenzio-rigetto si era formato il 28 luglio 2022 e il termine per il ricorso giurisdizionale scadeva il 27 ottobre 2022; la notifica del 28 ottobre 2022 era quindi tardiva. La parte relativa al silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico contro la revoca questorile è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché il divieto prefettizio, ormai consolidato, costituisce presupposto necessario della licenza di porto d’armi e la sua revoca è conseguenza diretta e vincolata del divieto di detenzione. Il Collegio ha comunque esaminato le censure nel merito, ritenendole infondate. Ha ritenuto legittima la prognosi prefettizia negativa, fondata sulla guida in stato di ebbrezza, sul rifiuto dell’accertamento alcolemico, sulle problematiche alcolcorrelate seguite dal Ser.D. e sull’assenza di documentazione medica attestante l’idoneità psico-fisica. Anche un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza può giustificare il giudizio di inaffidabilità, perché denota carenza di autocontrollo e senso di responsabilità, pur se il reato sia stato successivamente estinto. L’estinzione del reato non impedisce all’amministrazione di valutare oggettivamente i fatti storici ai fini prognostici. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti quando sussistano elementi ostativi all’affidabilità del soggetto.
art. 35 T.U.L.P.S.
Rileva ai fini dei requisiti psicofisici necessari per la detenzione e il possesso delle armi.
artt. 10 e 10-bis l. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale, all’esame delle memorie e alla richiesta di audizione; le relative censure sono state comunque ritenute infondate.
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico; la notifica effettuata il giorno successivo alla scadenza rende il ricorso irricevibile.
art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992
La condotta di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico può essere valorizzata dall’amministrazione quale elemento prognostico negativo sull’affidabilità nel possesso delle armi, anche dopo l’estinzione del reato.
art. 186, comma 2, lett. a), d.lgs. 285/1992
La guida in stato di ebbrezza costituisce elemento valutabile ai fini del giudizio di affidabilità e autocontrollo richiesto per la detenzione delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi contenuti nella sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rigetto formatosi su un ricorso gerarchico deve essere notificato entro il termine decadenziale decorrente dalla formazione del silenzio; la notifica oltre tale termine determina l’irricevibilità dell’impugnazione.
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi costituisce presupposto necessario della licenza di porto d’armi: una volta consolidato il divieto, la revoca questorile della licenza è conseguenza diretta e vincolata e l’impugnazione autonoma della revoca è priva di interesse, salvo che sia previamente rimosso il divieto presupposto.
- Ai fini del divieto di detenzione di armi, l’amministrazione può fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità anche su un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, poiché tale condotta può denotare carenza di autocontrollo e senso di responsabilità incompatibile con la sicura gestione delle armi.
- L’estinzione del reato non impedisce all’amministrazione di valutare, nella loro oggettività storica, i fatti che lo hanno integrato, quando tali fatti siano utilizzati non per applicare una sanzione penale ma per formulare una prognosi amministrativa sull’affidabilità del soggetto.
- L’assenza di documentazione medica attestante l’idoneità psico-fisica, unita alla presenza di problematiche alcolcorrelate e a condotte indicative di abuso di alcol, può concorrere a fondare il giudizio negativo sull’affidabilità necessaria per la detenzione delle armi.
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