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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00630/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza dell'8/7/2025 con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto la domanda di declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione relativo al giudicato parziale formato il 27/6/2024 sul capo di imputazione n.3 (reato associativo ex art.74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art.624, comma 2, cod.proc.pen., sostenendo che la corte di legittimità che ha annullato con rinvio non aveva indicato nel dispositivo quali parti fossero irrevocabili, quindi non si sarebbe formato un giudicato parziale; (2) erronea applicazione dell'art.656 cod.proc.pen., perché la pena per il reato associativo non sarebbe certa: gli annullamenti riguardavano i reati-fine (tipo di sostanza) e tale questione, se valutata a favore del ricorrente nel giudizio di rinvio, potrebbe rifluire sulla determinazione della pena per il reato associativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto i motivi sovrapponibili a quelli già respinti con la sentenza n.27270/2025 e ha ribadito che: a) l'art.624, comma 2, cod.proc.pen. ha natura dichiarativa; b) la pena inflitta per il reato associativo è certa ed esecutiva e non può essere variata in sede di rinvio, avendo già riguardato anche profili circostanziali, in conformità ai principi espressi da Sez. Un. (Gialluisi). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, determinata in euro 3.000 ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art.670 cod.proc.pen.

    Norma invocata come base per la domanda di declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione; il ricorso mirava a ottenere la declaratoria ex art.670 ma la Cassazione ha affrontato la questione secondo la giurisprudenza consolidata e precedenti decisioni sullo stesso caso

  • art.74 d.P.R. n.309/1990

    Indica il capo di imputazione (associazione dedita al traffico di stupefacenti) cui si riferisce il giudicato parziale e la pena ritenuta certa dalla Corte

  • art.624, comma 2, cod.proc.pen.

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la statuizione prevista da questa norma ha natura dichiarativa: la corte di legittimità non deve necessariamente indicare nel dispositivo le parti irrevocabili perché la dichiarazione di definitivezza abbia efficacia, in particolare quando la decisione di legittimità ha già trattato e rigettato il motivo relativo al capo dedotto come definito

  • art.656 cod.proc.pen.

    Norma sulla sospensione dell'esecuzione: il ricorrente aveva già dedotto argomenti analoghi in un precedente ricorso ritenuto infondato; la Corte ha confermato che non sussistono ragioni tali da ritenere la pena incerta e sospendibile

  • Sez. Un. n.3423 del 29.10.2020 (Gialluisi)

    Principio richiamato secondo cui, se in sede di legittimità il capo è stato trattato e il motivo relativo è stato rigettato, la pena relativa può considerarsi certa e suscettibile di esecuzione anche se la sentenza di merito è stata annullata con rinvio per altri capi

  • art.616 cod.proc.pen.

    Norma che prevede la sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati: applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio, ha esaminato e rigettato il motivo relativo a un capo di imputazione, quel capo può considerarsi definito e la pena relativa eseguibile: l'art.624, comma 2, ha natura dichiarativa e non sempre richiede una specifica indicazione dispositivo per l'irrevocabilità
  • Argomentazioni già decise in precedenti pronunce sullo stesso oggetto possono rendere inammissibile un nuovo ricorso per manifesta infondatezza; verificare sempre se esistono pronunce recenti sullo stesso soggetto e medesima questione prima di proporre impugnazioni
  • La certezza della pena nel caso di annullamento con rinvio dipende anche dalla portata dell'esame compiuto dalla Cassazione: se sono stati trattati anche profili circostanziali, la pena è meno suscettibile di variazione in sede di rinvio
  • Se l'annullamento riguarda solo i reati-fine (p.es. determinazione della tipologia di sostanza), è necessario dimostrare in modo concreto e specifico il nesso tra quella censura e una possibile modifica della pena per il reato associativo al fine di ottenere la sospensione o la nullità dell'ordine di esecuzione
  • Ricorsi manifestamente ripetuti o privi di nuovi argomenti espongono il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni considerate già decise

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