Cassazione Penale, Sentenza n. 31249/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Sufali Julian e Karina Gramoz per effetto della rinuncia depositata in cancelleria. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 500 ciascuno.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati avevano impugnato la sentenza del G.I.P. di Monza (condanna concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990). Le difese hanno poi depositato presso la cancelleria la rinuncia ai rispettivi ricorsi; la Corte ha ritenuto che tale rinuncia, essendo atto formale, personale, irrevocabile e recettizio, determini l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina la concordanza fra imputato e pubblico ministero (patteggiamento) con irrogazione della pena su conforme richiesta; qui indica la procedura in base alla quale erano state inflitte le pene in primo grado.
art. 110 c.p.
Regola la concorso di persone nel reato; la sentenza impugnata applicava questa norma in relazione al reato previsto dal d.P.R. n. 309/1990.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norme del testo unico in materia di stupefacenti che prevedono le sanzioni per il possesso, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; la condanna è stata pronunciata in relazione a queste disposizioni.
art. 591, comma 1, c.p.p.
Stabilisce che l'atto di rinuncia all'impugnazione, se compiuto nelle forme di legge, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione stessa; la Corte ha applicato questa norma dichiarando inammissibili i ricorsi.
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte, quando dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, di condannare il ricorrente alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e a euro 500 ciascuno.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se valida e depositata in cancelleria, produce l'automatica inammissibilità del ricorso: è atto personale, irrevocabile e recettizio.
- Per essere efficace la rinuncia deve essere compiuta nelle forme di legge: può essere dichiarata personalmente dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale; verificare sempre la procura e la data di deposito in cancelleria.
- Quando si rinuncia all'impugnazione si perde la possibilità di far valere vizi di legge o di motivazione con quell'impugnazione; il rinunciante può essere comunque condannato alle spese e a somme alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.
- Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti possono concordare la pena, ma ciò non impedisce che una eventuale impugnazione sia resa inammissibile dalla rinuncia formale successiva.
- Prima di depositare una rinuncia è opportuno valutare le conseguenze (irrevocabilità, costi, perdita di possibile tutela): se vi è incertezza, non depositare la rinuncia fino a che non si sia consultato il difensore o esaminate tutte le alternative processuali.
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