Cassazione Penale, Ordinanza n. 03302/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti e per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, insufficienza e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha censurato il vizio motivazionale sulla ritenuta sussistenza del furto, sostenendo l'assenza di prove sufficienti a fondare la condanna. Con il terzo motivo ha lamentato la carenza di motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e, più in generale, sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi delle censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, privi della necessaria specificità e sostanzialmente apparenti. Il terzo motivo è stato giudicato non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato, poiché investiva una valutazione discrezionale del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze e sulla commisurazione della pena, sorretta da motivazione non illogica né arbitraria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La richiesta di riconoscimento del fatto di lieve entità è stata ritenuta non scrutinabile nel merito in cassazione, perché le censure erano solo reiterative di quelle già esaminate e disattese in appello.
art. 620 c.p.p.
La decisione richiama il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito, in particolare sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio sulle circostanze attenuanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre senza autonoma critica le doglianze già svolte in appello e puntualmente respinte dal giudice di merito, poiché manca della necessaria specificità.
- La funzione del ricorso per cassazione non è quella di ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata abbia dato conto, in modo sufficiente e non illogico, delle ragioni del convincimento.
- Il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non è sindacabile in sede di legittimità se la doglianza non denuncia un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione, ma si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
- Le valutazioni sulla prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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