Cassazione Penale, Ordinanza n. 35022/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall’imputato contro la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il 29 ottobre 2024 per i reati di cui all’art. 23 della legge n. 110 del 1975 e all’art. 648 c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando in particolare la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. La decisione non specifica la pena inflitta né i fatti materiali alla base delle imputazioni.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché le censure sono manifestamente infondate e mirano, in parte, a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in sede di legittimità. La Corte d’appello aveva motivato la determinazione della pena facendo riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato, nonché alla concessione delle attenuanti generiche, che avevano consentito di mitigare la pena; la motivazione è stata ritenuta lineare e rispettosa del principio di proporzionalità e dei criteri discrezionali previsti dagli artt. 132 e 133 c.p. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte rileva che non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 23 l. 110/1975
in relazione ai reati di cui all’art. 23 l. 110 del 1975 e 648 e cod. pen.
La norma è indicata come disposizione incriminatrice della condanna confermata, ma la decisione non ne illustra gli elementi costitutivi né ne offre un’interpretazione.
art. 648 c.p.
in relazione ai reati di cui all’art. 23 l. 110 del 1975 e 648 e cod. pen.
La norma è indicata come disposizione incriminatrice della condanna confermata, ma la decisione non ne illustra gli elementi costitutivi né ne offre un’interpretazione.
art. 132 c.p.
la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato, pure considerata la concessione delle circostanze attenuanti generiche che hanno consentito una mitigazione della pena, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, che deve dar conto delle ragioni della scelta e rispettare il principio di proporzionalità.
art. 133 c.p.
la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato, pure considerata la concessione delle circostanze attenuanti generiche che hanno consentito una mitigazione della pena, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen.
La gravità del fatto e la personalità dell’imputato possono fondare la scelta della pena; una motivazione che esplicita tali elementi e considera la mitigazione dovuta alle attenuanti generiche è idonea a giustificare la determinazione sanzionatoria.
Massime di principio
- È inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio che, pur formulata come violazione di legge o vizio di motivazione, si limiti a sollecitare una diversa valutazione della congruità della pena senza individuare un effettivo difetto della motivazione.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando il giudice espone in modo lineare gli elementi considerati, quali la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato, e dà conto della rilevanza delle attenuanti generiche nella mitigazione della sanzione, nel rispetto della proporzionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34891/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34906/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34914/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34915/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34916/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34917/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →