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Sentenza

Sentenza n. 1041/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione III, n. -OMISSIS-62 del 26 maggio 2022, resa inter partes, concernente un provvedimento di sospensione lavori e demolizione opere edilizie abusivamente realizzate.

Giustizia amministrativa202206323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di sospensione dei lavori e demolizione di una tettoia abusiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’originario ricorrente aveva impugnato l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori e demolizione di una tettoia di circa 30 mq, chiusa su due lati, realizzata senza titolo in area sottoposta a vincoli paesaggistico e archeologico e ricadente nella zona di protezione integrale del Piano territoriale paesistico dell’area vesuviana. In primo grado erano stati dedotti il contrasto dell’ordinanza con la disciplina statale e regionale sui parcheggi pertinenziali, l’erroneità del richiamo al vincolo paesaggistico in ragione della ridotta consistenza dell’opera e l’assenza dei presupposti per la sospensione dei lavori. In appello è stato dedotto un error in judicando in relazione all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, alla l.r. 19/2001 e alla l. 122/1989. L’appellante ha sostenuto che il TAR non avrebbe adeguatamente valutato la consulenza tecnica di parte, la perdurante destinazione della struttura a deposito e parcheggio, l’assenza di aggravio del carico urbanistico e la riconducibilità dell’intervento a un’opera di urbanizzazione o a una trasformazione di un preesistente manufatto rurale, tale da non richiedere il permesso di costruire. In appello è stata inoltre prospettata, per la prima volta, la tesi della trasformazione di un preesistente pollaio e sono state prodotte fotografie asseritamente risalenti al 1993.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevanti le risultanze della consulenza tecnica di parte, poiché non dimostravano né la diversa superficie dedotta né la sovrapponibilità della tettoia al preesistente manufatto agricolo. L’opera, costituita da una struttura con un pilastrino, murature su due lati, travi in legno e copertura stabile in tegole, presenta una consistenza obiettiva di circa 30 mq e 90 mc ed è idonea a incidere in modo sostanziale sull’assetto urbanistico e paesaggistico. Per tali caratteristiche era necessario il permesso di costruire; non era sufficiente la SCIA e non era applicabile la disciplina della legge Tognoli sui parcheggi interrati. La collocazione in area paesaggisticamente vincolata e ad elevato rischio sismico escludeva inoltre la possibilità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica postuma. La tesi della trasformazione di un preesistente pollaio è stata dichiarata inammissibile perché nuova in appello, oltre che infondata per carenza di prova. La documentazione fotografica prodotta in appello è stata ritenuta irrituale ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e comunque inidonea a dimostrare la corrispondenza tra l’opera contestata e l’assetto preesistente. Le eccezioni processuali riproposte dal Comune sono state assorbite in ragione dell’infondatezza nel merito. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in € 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell’intervento edilizio deve essere compiuta considerando le caratteristiche concrete dell’opera e il suo impatto sul territorio; una tettoia stabile e volumetrica, chiusa su due lati, può integrare una trasformazione sostanziale soggetta a permesso di costruire.

  • art. 6 l.r. 19/2001

    Anche ove l’opera fosse qualificabile come parcheggio pertinenziale, la disciplina regionale può assoggettarla al regime del permesso di costruire in ragione delle sue caratteristiche e della trasformazione edilizia realizzata.

  • l. 122/1989

    La disciplina sui parcheggi pertinenziali non consente di qualificare come mera opera pertinenziale o come parcheggio interrato una tettoia stabile, volumetrica e chiusa su due lati, realizzata fuori dai presupposti tipici della legge.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che fonda le proprie domande o difese su determinati fatti deve fornire la prova degli stessi; nel caso concreto l’appellante non ha provato la sovrapponibilità della tettoia a un preesistente manufatto agricolo né l’autenticità e la datazione delle fotografie.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    La produzione documentale nuova in appello è soggetta ai limiti processuali previsti dalla norma; la documentazione fotografica prodotta soltanto in appello è stata comunque ritenuta inidonea a dimostrare i fatti allegati.

Massime di principio

  • La realizzazione di una tettoia stabile, chiusa su due lati, dotata di copertura non temporanea e idonea a creare una consistenza volumetrica significativa costituisce trasformazione sostanziale del territorio e richiede il permesso di costruire, anche quando il manufatto sia destinato in parte a deposito o parcheggio.
  • La disciplina sui parcheggi pertinenziali non rende automaticamente libera o assoggettata a SCIA la realizzazione di un manufatto che, per dimensioni, conformazione e stabilità, produca un autonomo impatto urbanistico e paesaggistico; la qualificazione deve essere effettuata in concreto.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione senza titolo di un manufatto stabile e voluminoso, incidente sull’assetto dei luoghi, non può essere giustificata dalla sua ridotta superficie o dalla destinazione a parcheggio o deposito; l’autorizzazione paesaggistica postuma non è conseguibile quando l’opera abbia prodotto un nuovo volume o una trasformazione rilevante.
  • Chi invoca la preesistenza di un manufatto e la continuità tra questo e l’opera contestata deve dimostrare tali fatti con elementi probatori attendibili; una consulenza tecnica di parte o documentazione fotografica non verificabile non è sufficiente.
  • In appello non è ammissibile introdurre una nuova prospettazione fattuale, quale la trasformazione di un manufatto diverso da quello dedotto in primo grado, quando essa modifichi il thema decidendum; la produzione documentale tardiva resta comunque inutilizzabile o irrilevante se non dimostra i fatti allegati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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