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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05163/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un PVC relativo all’anno d’imposta 1997, nel quale veniva rilevato, dal mastrino di contabilità della società, un saldo complessivo negativo di cassa. L’Ufficio riteneva che tale anomalia denunciasse compensi percepiti "in nero" e, conseguentemente, emetteva avviso di rettifica con recupero a tassazione dell’IVA e irrogazione di sanzioni. La CTP rigettava il ricorso della contribuente, mentre la CTR, in primo appello, accoglieva la tesi difensiva ritenendo insufficiente il solo elemento presuntivo posto a base dell’accertamento. La Cassazione, con sentenza rescindente, cassava tale decisione affermando che l’accertamento induttivo può fondarsi anche su un unico elemento presuntivo, purché grave e preciso, e che il saldo negativo di cassa può sorreggere la pretesa fiscale. In sede di rinvio, la CTR rigettava nuovamente l’appello della società, osservando che il saldo negativo non poteva essere neutralizzato dalla sola regolarità formale delle scritture e che la contribuente non aveva spiegato l’anomalia contabile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2729 c.c. e 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse male applicato il principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza rescindente: a suo dire il saldo negativo era solo un elemento e, comunque, sarebbe stato controbilanciato da altri indici di correttezza contabile (coincidenza tra scritture, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale, regolarità dei conti correnti, assenza di presunzioni di acquisti o cessioni non dichiarati).

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato. Ha osservato, da un lato, che la censura introduceva valutazioni di fatto non adeguatamente localizzate negli atti processuali e quindi difettava di autosufficienza; dall’altro, che sotto l’apparente deduzione di violazione di legge si celava in realtà una richiesta di nuovo giudizio sul merito e sulla motivazione, non consentita in sede di legittimità. Nel merito, la Corte ha chiarito che la precedente sentenza rescindente non escludeva la rilevanza del saldo negativo di cassa: al contrario, richiamava la sufficienza anche di un solo elemento presuntivo e, nel caso concreto, valorizzava persino la pluralità delle operazioni giornaliere indicate nel PVC. Ha quindi ribadito che il saldo negativo di cassa costituisce anomalia contabile idonea a fondare la presunzione di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, e che spetta al contribuente giustificare tale scostamento. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna della società alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione semplice non richiede necessariamente una pluralità di elementi: anche un solo indizio può bastare se è grave e preciso, mentre la sua valutazione concreta è riservata al giudice di merito se congruamente motivata.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA l'accertamento può fondarsi anche su altri documenti, altre scritture contabili e altri dati o notizie raccolti dall'Ufficio, nonché su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel reddito d'impresa, la sussistenza di un saldo negativo di cassa costituisce un'anomalia contabile che può far presumere ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo.

  • art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale parametro processuale della censura proposta in cassazione in materia tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    La deduzione di violazione di legge non può mascherare una contestazione di merito o di motivazione non consentita in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo tributario, l'Amministrazione può fondare la pretesa anche su un solo elemento presuntivo, purché sia dotato dei requisiti di gravità e precisione richiesti dalla legge.
  • Il saldo negativo di cassa integra un'anomalia contabile idonea a presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, salvo specifica giustificazione offerta dal contribuente.
  • La regolarità formale delle scritture contabili, da sola, non è sufficiente a vincere una presunzione di evasione quando emergano dati oggettivi incompatibili con la correttezza sostanziale della contabilità.
  • In cassazione la censura formulata come violazione di legge è inammissibile se in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del merito o a contestare l'apprezzamento delle prove senza denunciare un vero errore di diritto.
  • Il ricorso deve essere autosufficiente: chi deduce l'erronea valutazione di documenti o risultanze istruttorie deve indicarne specificamente contenuto, collocazione processuale e rilevanza, senza limitarsi a richiami generici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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