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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11114/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società di informatica che aveva ricostruito un articolato rapporto con l'ente previdenziale: negli anni 1976-1980 l'ente aveva affidato appalti di elaborazione dati a varie società; nel 1981 aveva ridotto drasticamente gli affidamenti; nel 1982 era stato siglato un accordo presso il Ministero del lavoro per un complessivo riassetto delle commesse, con assunzione di lavoratori in esubero da parte delle imprese informatiche; successivamente alla società era stato assegnato solo un appalto specifico, ma non le erano state affidate le ulteriori attività che, secondo la sua prospettazione, sarebbero dovute esserle attribuite. La società chiedeva il risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato una somma; l'ente aveva appellato deducendo, tra l'altro, la prescrizione del diritto. La corte d'appello ha ritenuto che gli atti invocati dalla società come interruttivi della prescrizione non lo fossero: né la memoria depositata in un precedente giudizio, né la comunicazione e invito del 18 giugno 2004, considerato atto di contenuto transattivo e non diffida ad adempiere, né la delibera istitutiva di una commissione interna né la relazione conclusiva della commissione, perché atti interni e non idonei a integrare riconoscimento del debito o rinuncia alla prescrizione. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per avere la corte d'appello respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'ente ex art. 342 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 2943 c.c., sostenendo che l'invito a transigere conteneva comunque la manifestazione di voler far valere il credito e dunque interrompeva la prescrizione; 3) nullità della motivazione per avere la corte d'appello riprodotto per relationem la motivazione di altra sentenza senza esplicitare l'adesione; 4) violazione dell'art. 2944 c.c. per non avere attribuito efficacia interruttiva alla delibera interna che aveva avviato la commissione; 5) violazione dell'art. 2944 c.c. per non avere riconosciuto nella relazione della commissione un riconoscimento di debito dell'ente; 6) violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU n. 1 e, per conseguenza, dell'art. 6 CEDU, assumendo che la negazione del credito lesse il diritto di proprietà e il giusto processo. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto corretto il giudizio di ammissibilità dell'appello dell'ente ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ha affermato che la valutazione dell'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per errori di diritto o anomalie motivazionali; ha escluso che vi fosse nullità della motivazione per relationem, poiché le ragioni della decisione erano comunque chiaramente attribuibili al giudice; ha ritenuto infondate le doglianze sull'omesso esame di elementi istruttori, trattandosi al più di contestazione del convincimento probatorio; ha quindi respinto anche la censura convenzionale, meramente derivata dalle precedenti. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la sentenza della corte d'appello che aveva accolto l'impugnazione dell'ente e rigettato integralmente le domande risarcitorie. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla non idoneità degli atti indicati a interrompere la prescrizione e ha escluso vizi della motivazione, dell'interpretazione degli atti e della conformità alla CEDU. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile se consente di individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative ragioni di dissenso; non occorre un progetto alternativo di decisione né formule sacramentali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo in presenza di anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; la riproduzione di argomentazioni altrui non comporta di per sé nullità se la decisione è chiaramente riferibile al giudice.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione dell'atto invocata dalla ricorrente è stata ritenuta questione di fatto riservata al giudice di merito e non riesaminabile in cassazione come mera diversa lettura del contenuto dell'atto.

  • art. 1363 c.c.

    Come per l'art. 1362 c.c., la censura sull'interpretazione complessiva dell'atto non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto in sede di legittimità.

  • art. 2943 c.c.

    L'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non si tratti degli atti tipizzati dai primi due commi, è apprezzamento di fatto del giudice di merito; la Corte ha confermato che l'invito a transigere non era, nel caso concreto, una diffida o costituzione in mora.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione deve risultare da un atto valutato come tale dal giudice di merito; nel caso concreto delibera interna e relazione della commissione non sono state ritenute un riconoscimento di debito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del contenuto degli atti o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non ricorre nullità della sentenza per motivazione per relationem se le ragioni della decisione sono comunque chiaramente attribuibili al giudice.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con principi di diritto già consolidati o si risolvono in censure di merito non scrutinabili in cassazione.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU n. 1

    protezione della proprietà

    La censura convenzionale è stata dichiarata inammissibile perché meramente conseguenziale alla contestazione, ritenuta infondata, sulla mancata sussistenza del credito.

  • art. 6 CEDU

    La dedotta violazione del giusto processo è stata ritenuta assorbita e priva di autonoma consistenza, in quanto costruita sulla premessa della pretesa errata negazione del diritto sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro per commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'ammissibilità dell'appello post-riforma dell'art. 342 c.p.c. richiede la chiara individuazione delle parti della decisione impugnata e delle ragioni di dissenso, ma non una forma sacramentale né un progetto alternativo di sentenza.
  • La valutazione circa l'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non si tratti di un atto tipico espressamente previsto dalla legge, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e immune da vizi giuridici.
  • Un atto di contenuto transattivo o meramente esplorativo non vale, di per sé, come diffida ad adempiere o costituzione in mora, salvo che dal suo contenuto emerga in modo inequivoco la volontà di far valere il diritto e di pretendere l'adempimento.
  • Il riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione deve risultare da un comportamento o atto inequivoco del debitore; atti interni o istruttori dell'ente, senza effettiva esternazione di volontà riconoscitiva verso il creditore, non bastano.
  • La censura per motivazione per relationem non è fondata quando il giudice, pur riproducendo argomentazioni già espresse altrove, le inserisce in un proprio autonomo impianto motivazionale e ne fa proprie, anche implicitamente, le ragioni.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di nullità in richieste di nuova valutazione delle prove o di diversa interpretazione degli atti del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMora
RamiProcesso civileObbligazioniSuccessioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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