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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23023/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per detenzione e messa in circolazione di 20 banconote da 50 euro contraffatte (fatto commesso a Corinaldo l'11/08/2019). Sono stati dedotti tre motivi principali: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per una presunta incompatibilità tra l'indicazione del numero di serie (uguale per tutte le banconote nell'imputazione) e la motivazione che avrebbe fatto riferimento a una banconota con numero seriale diverso; 2) inosservanza di norme procedurali (art. 606 c.p.p. lett. c) ) per illegittimità della perquisizione veicolare eseguita d'iniziativa dalla P.G. fuori da flagranza e senza decreto del P.M., con conseguente inutilizzabilità del sequestro e delle banconote; 3) travisamento probatorio e manifesta illogicità in quanto le cose sequestrate sarebbero state mere fotocopie con lo stesso numero di serie e la condanna avrebbe fatto riferimento a un'ulteriore banconota spesa in esercizio commerciale non compresa nell'imputazione e la cui falsità non sarebbe provata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di una doppia conforme (tribunale e corte d'appello con medesimi criteri valutativi) e che il ricorso si limitasse a riproporre censure già valorizzate e disattese in grado d'appello, quindi non specifiche. Sul merito delle censure: la perquisizione è stata ritenuta legittima come atto di necessità/urgenza ai sensi dell'art. 4 L. n.152/75 e il sequestro è stato convalidato con decreto del P.M. non impugnato (art. 355 c.p.p.); inoltre, anche un'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione di iniziativa non invalida il successivo sequestro del corpo del reato ai sensi dell'art. 253 c.p.p., secondo consolidata giurisprudenza. Quanto all'asserita inesistenza dei falsi (fotocopie) e alla diversa sequenza alfanumerica di una banconota spesa al bar, la Corte ha condiviso la valutazione di merito che le banconote sequestrate erano "falsi originali" con analoga attitudine decettiva e ha ritenuto la differenza di numero seriale un mero errore materiale non idoneo a creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione né a pregiudicare la difesa. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n.228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)

    Richiamate per precisare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare (modalità di trattazione del procedimento)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami limiti di enunciazione dei motivi in cassazione (articolazione dei motivi nei limiti previsti)

  • art. 606 co.1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato violazione di norme processuali a pena di nullità

  • art. 4 L. n.152/1975

    Riferita alla fattispecie di necessità e urgenza che legittima la perquisizione operata senza decreto del P.M.; la Corte ha ritenuto applicabile tale giustificazione

  • art. 355 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato quanto alla possibilità di impugnare il decreto di convalida del sequestro; il decreto del P.M. non risulta impugnato, precludendo contestazioni successive

  • art. 253 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che dispone il sequestro delle cose pertinenti al reato: il sequestro del corpo del reato è atto dovuto e non invalidato dall'eventuale illegittimità della perquisizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, ivi comprese le spese e l'eventuale ordine di versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: fioritura di censure già rigettate in appello tende all'inammissibilità del ricorso se non vi è specificità nuova.
  • Un atto di perquisizione operato dalla polizia giudiziaria può essere giustificato in caso di necessità/urgenza (art. 4 L. 152/75) e, se convalidato da decreto del P.M., la sua impugnazione tardiva può risultare preclusa; inoltre, l'illegittimità della perquisizione non sempre invalida il sequestro del corpo del reato (giurisprudenza costante).
  • Discrepanze formali fra l'imputazione e la motivazione della sentenza (es. errore materiale sul numero di serie) non comportano automaticamente nullità o vizio quando non arrecano pregiudizio alla difesa e l'imputato ha potuto esercitare il contraddittorio sull'oggetto della contestazione.
  • Per ottenere successo in Cassazione occorre dedurre vizi di legittimità specifici e di macroscopica evidenza (illogicità evidente, travisamento della prova manifesto), non la mera proposta di un diverso apprezzamento dei fatti.
  • La mancata impugnazione tempestiva di atti processuali di convalida (es. decreto di sequestro del P.M.) limita le possibilità di farne valere l'illegittimità in sede successiva.

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