Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3025/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Radiologico Quarantelli S.r.l. il 4/4/2023, per l’annullamento: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 38 del 17 gennaio 2023 avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 1169 del 19/12/2022 inerente la modifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 1035 del 16/11/2022 Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Integrazione allegati”; b) della deliberazione del Direttore Generale n. 1169 del 19 dicembre 2022 avente ad oggetto “Modifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 1035 del 16/11/2022 Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale”, mai notificata; c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Radiologico Quarantelli S.r.l. il 2/11/2023, per l’annullamento: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 013235 del 03.07.2023, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2021 per RTU”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0115031 del 9.06.2023 avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2021 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”.

Giustizia amministrativa202300713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni e note dell’ASL relative alla determinazione della regressione tariffaria unica per l’anno 2021 e al recupero delle somme ritenute dovute

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di un centro di radiologia accreditato con il SSN, ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha determinato, per l’anno 2021, il fatturato liquidabile e non liquidabile ai fini della regressione tariffaria unica, contestando anche l’erronea contabilizzazione del fatturato prodotto. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori deliberazioni di modifica e integrazione dell’atto originario, nonché la nota conclusiva del procedimento amministrativo diretto al recupero delle somme ritenute dovute e la nota di avvio del procedimento. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la mancata notifica a eventuali controinteressati, l’efficacia della clausola di salvaguardia contrattuale, la mancata impugnazione di una delibera ricognitiva e l’infondatezza nel merito. La ricorrente, nelle more, ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui le controversie sulla regressione tariffaria concernono la debenza dei corrispettivi e appartengono alla giurisdizione ordinaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia non riguardava la determinazione dei tetti di spesa, la programmazione sanitaria, la capacità operativa massima o la ripartizione delle risorse tra attività assistenziali, cioè profili riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi e alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Le censure concernevano invece esclusivamente le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria, l’esatta quantificazione del credito e il recupero di somme ritenute dovute dall’ASL. Tali attività sono state qualificate come atti paritetici o privatistici, fondati sugli accordi contrattuali e diretti alla determinazione e al recupero dei corrispettivi, senza esercizio di potestà autoritativa. Il giudice ordinario potrà accertare direttamente le singole componenti del credito e la debenza delle somme. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il giudizio venga riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate, poiché il ricorso era stato proposto prima del recente consolidamento dell’orientamento sulla giurisdizione in materia di regressione tariffaria.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    «quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi»

    Nell’ambito dei rapporti di concessione di pubblico servizio, le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi appartengono al giudice ordinario quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgano l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

  • art. 11 c.p.a.

    Il giudice amministrativo ha fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, consentendone la riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell’udienza straordinaria di smaltimento mediante udienza da remoto.

Massime di principio

  • Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate concernenti esclusivamente la debenza, la quantificazione o il recupero dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni sanitarie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, quando non sia necessario sindacare l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione.
  • La determinazione dei tetti di spesa, della capacità operativa massima e della ripartizione delle risorse tra attività assistenziali attiene invece alla programmazione sanitaria e, in quanto espressione di potestà pubblica, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La contestazione delle modalità e dei tempi di applicazione della regressione tariffaria, nonché delle singole voci costitutive del credito, riguarda il profilo patrimoniale del rapporto contrattuale e deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
  • Gli atti con cui l’azienda sanitaria comunica o attua il recupero di somme ritenute dovute in base agli accordi contrattuali sono atti privatistici o paritetici, non provvedimenti autoritativi, quando non modificano unilateralmente l’assetto pubblicistico del rapporto.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.