Cassazione Civile, Ordinanza n. 21646/2021 del 28/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'avvocato aveva assistito un imputato cittadino polacco, nominato d'ufficio, in un procedimento per tentato furto, svolgendo attività nell'udienza di convalida dell'arresto e nel successivo giudizio direttissimo. Poiché il patrocinato era poi risultato di fatto irreperibile, il difensore chiedeva la liquidazione del compenso a carico dell'erario. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistenti i presupposti, perché gli imputati erano stati presenti personalmente. Nell'opposizione e poi nel ricorso per cassazione il difensore sosteneva che l'irreperibilità di fatto non fosse esclusa dalla presenza dell'imputato all'udienza e, con il secondo motivo, deduceva violazione degli artt. 112 e 175 c.p.c. per avere il giudice fondato il rigetto su una circostanza non contenuta nel decreto opposto e non eccepita dal Ministero, rimasto contumace.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto infondato, e poi rinunciato, il primo motivo, osservando che la controversia riguardava compensi dovuti al difensore d'ufficio in materia penale, per cui non veniva in rilievo la disciplina richiamata dal ricorrente. Ha poi respinto il secondo motivo affermando che nel procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione il giudice non è vincolato alle sole deduzioni dell'istante, ma deve verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, fermo il limite di non superare la somma richiesta. In tale quadro era legittimo pretendere che l'opponente desse prova di aver effettuato ricerche anagrafiche anche presso il Comune di Cento, ove esiste un'ulteriore località denominata Alberone, e non vi era ultrapetizione perché la questione dell'irreperibilità era già compresa nella domanda originaria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa del Ministero; è stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente all'avvocato di stare in giudizio personalmente nel caso indicato nel ricorso.
art. 117 d.P.R. n. 115/2002
la Corte considera la nozione di irreperibilità rilevante ai fini della liquidazione del compenso al difensore d'ufficio come comprensiva anche dell'irreperibilità di fatto, non solo formale.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
la Corte esclude la sua interferenza nella controversia, qualificata come relativa a compensi giudiziali in materia penale.
art. 158 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre una nullità assoluta dell'ordinanza, ma il motivo è ritenuto infondato.
artt. 702-bis ss. c.p.c.
sono le norme richiamate per introdurre l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della liquidazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene invocato per denunciare nullità processuali dell'ordinanza impugnata.
art. 112 c.p.c.
il giudice dell'opposizione deve rispettare il limite del chiesto, ma può verificare d'ufficio la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali.
art. 175 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a fondamento della censura di ultrapetizione, ma la Corte ne esclude la violazione.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
il ricorso/opposizione avverso il decreto di liquidazione non è un'impugnazione, ma un procedimento contenzioso nel quale il giudice può e deve verificare la correttezza della liquidazione indipendentemente dalle prospettazioni dell'istante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, il giudice non svolge un controllo meramente impugnatorio, ma un sindacato contenzioso pieno sulla correttezza della liquidazione, dovendo applicare i criteri legali anche oltre le specifiche deduzioni dell'istante, nel rispetto del limite di non attribuire più di quanto richiesto.
- Ai fini della liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, la nozione di irreperibilità rilevante per l'impossibilità di recupero del credito professionale può comprendere anche l'irreperibilità di fatto, con conseguente necessità di allegare e dimostrare ricerche effettive e adeguate presso i luoghi anagrafici pertinenti.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice, nel verificare la spettanza del compenso richiesto, rileva e valuta profili già implicati dalla domanda originaria, quali l'effettiva impossibilità di procedere al recupero del credito per irreperibilità del patrocinato.
- La censura di nullità processuale per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può fondarsi sul solo fatto che la decisione abbia valorizzato una circostanza non esplicitata nel provvedimento iniziale, se tale circostanza era comunque compresa nel thema decidendum derivante dall'istanza proposta.
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