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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06695/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati che, a seguito di giudizio di rinvio davanti alla Corte di appello, hanno visto confermata la condanna con rideterminazione in mitius della pena nell'ambito di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza. Uno dei ricorsi contestava la formazione della volontà di aderire al concordato, ma nel testo la censura effettivamente esaminata riguarda per lo più il tentativo di rimettere in discussione profili non deducibili in cassazione: per un imputato si deduceva il vizio di motivazione sull'apprezzamento dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; per l'altro si deduceva la violazione dell'art. 99, comma 6, c.p. e la conseguente illegalità della pena, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in comparazione con il coimputato. La Corte ha rilevato in via preliminare che, in tema di concordato in appello, in cassazione sono deducibili solo i vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sull'omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non sfocino in illegalità. Alla luce di ciò, il ricorso dell'imputato che censurava l'art. 129 c.p.p. è stato ritenuto inammissibile; quanto all'altro, il motivo sulla recidiva è stato giudicato manifestamente infondato perché il cumulo delle pregresse condanne superava comunque l'aumento di pena irrogato per recidiva, rendendo irrilevante ogni ulteriore questione sull'illegalità della pena, mentre il motivo sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche è stato ritenuto non deducibile nel perimetro dei vizi ammissibili nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile quello dell'imputato che sollevava censure sull'apprezzamento delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ha dichiarato manifestamente infondato, oltre che comunque non deducibile nei limiti del ricorso contro il concordato in appello, il primo motivo dell'altro imputato relativo alla recidiva e all'illegalità della pena; il secondo motivo di quest'ultimo, relativo a trattamento sanzionatorio e attenuanti generiche, è stato parimenti ritenuto non ammissibile. Conseguentemente ha condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato ai vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili i motivi rinunciati né i vizi della pena che non si traducano in illegalità.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è censurabile in cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, secondo il perimetro indicato dalla Corte.

  • art. 99, comma 6, c.p.

    La doglianza sulla recidiva è stata ritenuta manifestamente infondata perché il cumulo delle pregresse condanne superava l'aumento applicato per recidiva.

  • art. 135 c.p.

    La pena pecuniaria va ragguagliata a pena detentiva ai fini del calcolo del cumulo delle precedenti condanne.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa all'esito di concordato in appello sono deducibili solo questioni attinenti alla regolarità del consenso delle parti e alla conformità della decisione all'accordo raggiunto; non è consentito riaprire il merito dei motivi rinunciati.
  • Le censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non sono proponibili quando si impugna una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p., se non nei limiti dei vizi specificamente ammessi dalla giurisprudenza richiamata.
  • La doglianza di illegalità della pena per recidiva è infondata quando l'aumento applicato risulta comunque inferiore al complessivo carico sanzionatorio già emergente dalle pregresse condanne, computate anche con il ragguaglio della pena pecuniaria.
  • Nel perimetro del ricorso contro sentenza da concordato in appello non sono deducibili vizi del trattamento sanzionatorio o della mancata concessione delle attenuanti generiche, salvo che si traducano in una vera illegalità della sanzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando l'impugnazione appaia connotata da colpa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
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