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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6247/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di appello che aveva: riqualificato il capo A nella fattispecie dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 ("piccola associazione"), riconosciuto l'accordo di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) limitatamente alla pena e rideterminato le pene; contestano, a vario titolo: carenza o vizio di motivazione; illegittimità della confisca disposta (in particolare per Ciardiello, si deduce la non applicabilità della confisca "allargata" ex art. 240-bis cod. pen. alla fattispecie di cui al comma 6); mancanza di prova della partecipazione all'associazione o dei reati-fine; illegittimità della durata della pena accessoria (Maniscalco) rispetto ai criteri di legge; erronea applicazione delle aggravanti (soprattutto gli Leoniello e Maruca contestano l'applicazione dell'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990 in presenza della riqualificazione ex comma 6); omissione della verifica delle condizioni di proscioglimento (art. 129 c.p.p.).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei ricorsi (Stoican, brio Pasquale, Leoniello Daniele, Leoniello Samuel, Maruca Roberta, Vitiello Riccardo, Maniscalco Mirko, Cipriani Mirko), confermando la pronuncia di merito e condannando i ricorrenti alle spese e ai versamenti disposti. Il ricorso di Giovanni Ciardiello è stato invece accolto limitatamente alla confisca: la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione della confisca «allargata» (art. 240-bis) alla fattispecie di piccola associazione prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 e ha annullato senza rinvio la misura confiscatoria (ordine di restituzione dei beni/denaro). Per Maniscalco si è ritenuto invece correttamente determinato il periodo di interdizione dai pubblici uffici (pena accessoria) sulla base dell'art. 29 c.p.; il suo ricorso è inammissibile e manifestamente infondato. In generale la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni scaturenti da un concordato in appello: sono ammissibili in Cassazione solo i motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del PM o al contenuto difforme della pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze riguardanti questioni rinunciate con il concordato (es. valutazioni probatorie non impugnabili in questa sede).

Norme richiamate

  • d.P.R. 31/10/1990, n. 309, art. 74

    Il comma 6 descrive la "piccola associazione" per fatti di lieve entità; la Corte conferma che si tratta di un'autonoma fattispecie con profili diversi rispetto al comma 1 e che alla stessa possono applicarsi — secondo la giurisprudenza richiamata — anche le aggravanti dei commi precedenti salvo valutazione di compatibilità di merito

  • d.P.R. 31/10/1990, n. 309, art. 73

    Riguarda i reati-fine di cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i capi di imputazione relativi alle cessioni siano stati formulati nella loro ipotesi di cui al comma 5 laddove pertinente

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    non presente nel testo con citazione letterale

    Regola il concordato in appello: limita l'oggetto del sindacato in Cassazione rispetto alle questioni rinunciate nell'accordo; sono ammissibili i ricorsi che riguardano la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del PM e il contenuto difforme della pronuncia

  • codice penale, art. 240-bis

    non presente nel testo con citazione letterale

    Norma sulla confisca allargata (ex art. 12-sexies L. 356/1992). La Corte ha stabilito che tale confisca non può essere disposta quando la condanna è per l'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990; in tal caso è ammessa solo la confisca ordinaria ex art. 240 cod. pen. se i beni sono riconducibili a profitto/prodotto del reato

  • codice penale, art. 240

    non presente nel testo con citazione letterale

    Consente la confisca di profitto o prodotto del reato; la Corte indica che, per la piccola associazione, solo questa forma di confisca è eventualmente applicabile

  • codice penale, art. 29

    non presente nel testo con citazione letterale

    Stabilisce gli effetti della reclusione sulla durata di alcune pene accessorie; applicato per determinare la durata dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione alla pena inflitta

  • codice penale, art. 37

    non presente nel testo con citazione letterale

    Regola la durata delle pene accessorie temporanee quando non predeterminata; è residuale rispetto a disposizioni specifiche (art. 29) e pertanto non era la norma primaria da applicare per Maniscalco

  • codice di procedura penale, art. 129

    non presente nel testo con citazione letterale

    Disciplina le condizioni di proscioglimento; la Corte ricorda che le doglianze sulla mancata valutazione di tali condizioni, quando riferite a giudizi rinunciati con il concordato, sono inammissibili in Cassazione

  • codice penale, art. 416

    non presente nel testo con citazione letterale

    Richiamato in giurisprudenza e dottrina: il richiamo quoad factum serve a spiegare il rapporto tra la piccola associazione (art. 74, comma 6) e la disciplina dell'associazione di cui all'art. 416; la Corte segnala che il rinvio non determina automatica identità di regime sanzionatorio o cautelare

  • codice di procedura penale, art. 616

    non presente nel testo con citazione letterale

    Autorizza la condanna alle spese processuali e ad erogazioni in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto tali condanne per i ricorrenti inammissibili

  • d.P.R. 31/10/1990, n. 309, art. 85-bis

    non presente nel testo con citazione letterale

    Riferimento normativo usato dal giudice di primo grado per disporre misure patrimoniali; la Corte ha osservato che l'originaria confisca disposta ai sensi di questo articolo e dell'art. 240-bis era illegittima per la fattispecie di cui al comma 6

Massime di principio

  • Concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.): in Cassazione sono ammissibili solo motivi relativi alla formazione della volontà di adesione al concordato, al consenso del PM e al contenuto difforme della sentenza; molte censure probatorie o di merito oggetto del rinvio/accordo sono inammissibili
  • Art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 (piccola associazione): la giurisprudenza tende a considerarla fattispecie autonoma rispetto al comma 1; ciò può limitare l'applicazione delle misure più severe previste per la fattispecie ordinaria, incluso il divieto di adottare la confisca "allargata" ex art. 240-bis
  • Confisca: per reati riconducibili alla piccola associazione (art. 74, comma 6) la confisca allargata ex art. 240-bis non è applicabile; il giudice può disporre solo la confisca ordinaria ex art. 240 se è provato che i beni sono profitto o prodotto del reato
  • Pene accessorie e loro durata: quando una norma speciale (es. art. 29 c.p.) disciplina la durata di una pena accessoria, quella speciale prevale sull'art. 37 c.p.; la determinazione deve però rispettare i limiti edittali per essere legittima
  • Strategia difensiva in caso di concordato: per preservare questioni di merito e valutazioni probatorie per il sindacato pieno in Cassazione è necessario non rinunciare esplicitamente a tali censure nella fase di accordo; altrimenti tali questioni diventano inammissibili in Cassazione
  • Per impugnare misure patrimoniali è essenziale contestare specificamente la base normativa della confisca e dimostrare l'assenza del nesso tra beni e reato (profitto/prodotto); argomentazioni generiche sulla sproporzione sono meno efficaci se non collegate alla normativa applicabile

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