Cassazione Penale, Sentenza n. 6247/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza di appello che aveva: riqualificato il capo A nella fattispecie dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 ("piccola associazione"), riconosciuto l'accordo di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) limitatamente alla pena e rideterminato le pene; contestano, a vario titolo: carenza o vizio di motivazione; illegittimità della confisca disposta (in particolare per Ciardiello, si deduce la non applicabilità della confisca "allargata" ex art. 240-bis cod. pen. alla fattispecie di cui al comma 6); mancanza di prova della partecipazione all'associazione o dei reati-fine; illegittimità della durata della pena accessoria (Maniscalco) rispetto ai criteri di legge; erronea applicazione delle aggravanti (soprattutto gli Leoniello e Maruca contestano l'applicazione dell'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990 in presenza della riqualificazione ex comma 6); omissione della verifica delle condizioni di proscioglimento (art. 129 c.p.p.).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei ricorsi (Stoican, brio Pasquale, Leoniello Daniele, Leoniello Samuel, Maruca Roberta, Vitiello Riccardo, Maniscalco Mirko, Cipriani Mirko), confermando la pronuncia di merito e condannando i ricorrenti alle spese e ai versamenti disposti. Il ricorso di Giovanni Ciardiello è stato invece accolto limitatamente alla confisca: la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione della confisca «allargata» (art. 240-bis) alla fattispecie di piccola associazione prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 e ha annullato senza rinvio la misura confiscatoria (ordine di restituzione dei beni/denaro). Per Maniscalco si è ritenuto invece correttamente determinato il periodo di interdizione dai pubblici uffici (pena accessoria) sulla base dell'art. 29 c.p.; il suo ricorso è inammissibile e manifestamente infondato. In generale la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni scaturenti da un concordato in appello: sono ammissibili in Cassazione solo i motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del PM o al contenuto difforme della pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze riguardanti questioni rinunciate con il concordato (es. valutazioni probatorie non impugnabili in questa sede).
Norme richiamate
d.P.R. 31/10/1990, n. 309, art. 74
Il comma 6 descrive la "piccola associazione" per fatti di lieve entità; la Corte conferma che si tratta di un'autonoma fattispecie con profili diversi rispetto al comma 1 e che alla stessa possono applicarsi — secondo la giurisprudenza richiamata — anche le aggravanti dei commi precedenti salvo valutazione di compatibilità di merito
d.P.R. 31/10/1990, n. 309, art. 73
Riguarda i reati-fine di cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i capi di imputazione relativi alle cessioni siano stati formulati nella loro ipotesi di cui al comma 5 laddove pertinente
codice di procedura penale, art. 599-bis
non presente nel testo con citazione letterale
Regola il concordato in appello: limita l'oggetto del sindacato in Cassazione rispetto alle questioni rinunciate nell'accordo; sono ammissibili i ricorsi che riguardano la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del PM e il contenuto difforme della pronuncia
codice penale, art. 240-bis
non presente nel testo con citazione letterale
Norma sulla confisca allargata (ex art. 12-sexies L. 356/1992). La Corte ha stabilito che tale confisca non può essere disposta quando la condanna è per l'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990; in tal caso è ammessa solo la confisca ordinaria ex art. 240 cod. pen. se i beni sono riconducibili a profitto/prodotto del reato
codice penale, art. 240
non presente nel testo con citazione letterale
Consente la confisca di profitto o prodotto del reato; la Corte indica che, per la piccola associazione, solo questa forma di confisca è eventualmente applicabile
codice penale, art. 29
non presente nel testo con citazione letterale
Stabilisce gli effetti della reclusione sulla durata di alcune pene accessorie; applicato per determinare la durata dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione alla pena inflitta
codice penale, art. 37
non presente nel testo con citazione letterale
Regola la durata delle pene accessorie temporanee quando non predeterminata; è residuale rispetto a disposizioni specifiche (art. 29) e pertanto non era la norma primaria da applicare per Maniscalco
codice di procedura penale, art. 129
non presente nel testo con citazione letterale
Disciplina le condizioni di proscioglimento; la Corte ricorda che le doglianze sulla mancata valutazione di tali condizioni, quando riferite a giudizi rinunciati con il concordato, sono inammissibili in Cassazione
codice penale, art. 416
non presente nel testo con citazione letterale
Richiamato in giurisprudenza e dottrina: il richiamo quoad factum serve a spiegare il rapporto tra la piccola associazione (art. 74, comma 6) e la disciplina dell'associazione di cui all'art. 416; la Corte segnala che il rinvio non determina automatica identità di regime sanzionatorio o cautelare
codice di procedura penale, art. 616
non presente nel testo con citazione letterale
Autorizza la condanna alle spese processuali e ad erogazioni in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto tali condanne per i ricorrenti inammissibili
d.P.R. 31/10/1990, n. 309, art. 85-bis
non presente nel testo con citazione letterale
Riferimento normativo usato dal giudice di primo grado per disporre misure patrimoniali; la Corte ha osservato che l'originaria confisca disposta ai sensi di questo articolo e dell'art. 240-bis era illegittima per la fattispecie di cui al comma 6
Massime di principio
- Concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.): in Cassazione sono ammissibili solo motivi relativi alla formazione della volontà di adesione al concordato, al consenso del PM e al contenuto difforme della sentenza; molte censure probatorie o di merito oggetto del rinvio/accordo sono inammissibili
- Art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 (piccola associazione): la giurisprudenza tende a considerarla fattispecie autonoma rispetto al comma 1; ciò può limitare l'applicazione delle misure più severe previste per la fattispecie ordinaria, incluso il divieto di adottare la confisca "allargata" ex art. 240-bis
- Confisca: per reati riconducibili alla piccola associazione (art. 74, comma 6) la confisca allargata ex art. 240-bis non è applicabile; il giudice può disporre solo la confisca ordinaria ex art. 240 se è provato che i beni sono profitto o prodotto del reato
- Pene accessorie e loro durata: quando una norma speciale (es. art. 29 c.p.) disciplina la durata di una pena accessoria, quella speciale prevale sull'art. 37 c.p.; la determinazione deve però rispettare i limiti edittali per essere legittima
- Strategia difensiva in caso di concordato: per preservare questioni di merito e valutazioni probatorie per il sindacato pieno in Cassazione è necessario non rinunciare esplicitamente a tali censure nella fase di accordo; altrimenti tali questioni diventano inammissibili in Cassazione
- Per impugnare misure patrimoniali è essenziale contestare specificamente la base normativa della confisca e dimostrare l'assenza del nesso tra beni e reato (profitto/prodotto); argomentazioni generiche sulla sproporzione sono meno efficaci se non collegate alla normativa applicabile
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