Cassazione Penale, Sentenza n. 7510/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che la sentenza di primo grado era stata emessa in vigenza dell'art. 585, comma 1-bis c.p.p. e che la Corte d'appello non aveva considerato l'aumento di 15 giorni del termine. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio. Sentenza emessa il 05/12/2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili per tardività gli atti di appello proposti il 3 e 4 marzo 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 2/02/2023. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge: essendo stato dichiarato assente in primo grado, il termine ordinario per proporre appello doveva essere aumentato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis c.p.p., con conseguente tempestività dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis
La norma dispone che, quando l'imputato è dichiarato assente in primo grado, il termine ordinario per proporre impugnazioni è aumentato di 15 giorni; tale aumento deve essere applicato nel calcolo della tempestività dell'appello.
Massime di principio
- Se l'imputato è dichiarato assente in primo grado, il termine per proporre appello va maggiorato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis c.p.p.; calcolare sempre la scadenza considerando questo aumento.
- La Corte d'appello è tenuta a verificare lo status di presenza/assenza dell'imputato al momento della sentenza prima di dichiarare inammissibile un'appello per tardività.
- Se un'ordinanza dichiara inammissibile un impugnazione per tardività senza aver applicato l'aumento previsto dalla norma, è possibile proporre ricorso per cassazione per erronea applicazione di legge.
- Quando più soggetti propongono impugnazioni (es. imputato e difensore), valutare la tempestività separatamente per ciascuno in base alle rispettive date di deposito/ notificazione e allo status dell'imputato.
- Conservare la documentazione relativa alla notifica della sentenza e alle dichiarazioni sullo stato di presenza/assenza in primo grado per poter dimostrare correttamente i termini di impugnazione.
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