Cassazione Penale, Sentenza n. 37472/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del 28/09/2020 che aveva confermato la condanna di Cini per lesioni gravissime (art. 585, 2° comma, n.2 c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) vizi di motivazione e violazione di legge con riguardo all'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione della prova (in particolare l'inattendibilità del teste Lazzarini, la valutazione degli altri testi Lazzeri, Ronca e Myslim e l'utilizzabilità e il contenuto della consulenza tecnica del dott. Mantini); (2) erronea esclusione della circostanza attenuante della provocazione, sostenendo che la condotta di Romagnoli (presunta "bullizzazione" del fratello del Cini) avrebbe giustificato la reazione dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Primo motivo: inammissibile perché sostanzialmente mirava a una rivalutazione del materiale probatorio (sindacato vietato in sede di legittimità ex art. 606 c.p.p., lett. e) e giurisprudenza consolidata). La valutazione dell'inattendibilità dei testimoni è risultata fondata su argomentazioni unitarie dei giudici di merito e non rivedibile in cassazione senza specifico vizio motivazionale. Secondo motivo: manifestamente infondato e privo di specificità; la Corte d'appello ha correttamente escluso la provocazione ritenendo assente il nesso causale tra un presunto atto ingiusto e la reazione violentissima (colpo di sorpresa con bicchiere), in un contesto di rivalità preesistente. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 585, secondo comma, n. 2, cod. pen.
Norma che disciplina le lesioni gravissime; la sentenza di merito ha applicato tale fattispecie per la condanna di Cini.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali ai motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti di tale norma.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per vizi di motivazione: la Corte ricorda che non sono ammissibili censure che chiedano una rivalutazione della prova nel merito.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al criterio di giudizio; la Cassazione richiama i limiti del sindacato di merito in ordine alla valutazione probatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia sulle spese e l'ammenda a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per disporre le sanzioni economiche.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma citata riguardo alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; richiamata proceduralmente nell'istruttoria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che chiedono una diversa interpretazione delle prove sono inammissibili se non indicano un vizio specifico e argomentato della motivazione.
- Per contestare in Cassazione la valutazione della credibilità di un testimone occorre evidenziare vizi motivazionali specifici (incoerenze non considerate, omissioni argomentate) e non limitarsi a una contrapposizione generica delle versioni.
- L'attenuante della provocazione richiede: stato d'ira dell'imputato, fatto ingiusto altrui con caratteristiche di oggettiva ingiustizia e un nesso di causalità psicologica tra offesa e reazione; una contesa o rivalità preesistente e la volontà di 'rivalersi' possono escludere l'attenuante.
- Le decisioni di merito fondate su una ricostruzione unitaria e motivata dei fatti non sono rivedibili in cassazione salvo che sia dimostrato un vizio specifico della motivazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a un'ammenda a favore della Cassa delle ammende; è importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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