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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36233/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Fondazione impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione della Corte d'appello che aveva revocato il sequestro preventivo e ordinato la restituzione dei beni alla curatela fallimentare. La Fondazione sosteneva di aver acquisito i crediti vantati da Media Business nei confronti di API s.r.l., di aver successivamente pignorato gli immobili oggetto di sequestro e, quindi, di avere un diritto attuale alla restituzione dei beni tali da legittimarla a proporre impugnazione ex artt. 322, 322-bis e 325 c.p.p.; censurava inoltre vizi di motivazione e violazioni processuali e penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che la Fondazione non fosse legittimata a impugnare il provvedimento perché mero creditore privo di un diritto attuale alla restituzione dei beni (non proprietaria né possessore). Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la legittimazione spetta solo a chi vanti un diritto attuale sulla "res" sequestrata. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla legittimazione ad impugnare i provvedimenti cautelari: la Corte rileva che la legittimazione richiede un diritto alla restituzione attuale del bene, non un mero credito.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme delle impugnazioni cautelari; la Corte precisa che non può essere fatta valere da chi non abbia un diritto reale o un possesso attuale sull'oggetto sequestrato.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma sulle impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari: la sua operatività presuppone la legittimazione del soggetto, che la Corte limita ai titolari di un diritto di restituzione attuale.

  • art. 263, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro fattuale: la Corte d'appello aveva disposto il mantenimento in sequestro ai sensi di tale disposizione in sede di sentenza, ma poi i beni erano stati restituiti alla curatela; la Cassazione non ha comunque riconosciuto legittimazione alla Fondazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata dalla Corte per fissare la multa di euro 3.000,00.

  • art. 111 Cost.

    Riferimento costituzionale evocato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto comunque prevalente il difetto di legittimazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare un provvedimento cautelare penale (sequestro) spetta solo a chi abbia un diritto attuale e concreto alla restituzione del bene (proprietario o possessore); il mero creditore non è legittimato.
  • Il pignoramento eseguito nell'ambito di un procedimento esecutivo civile non conferisce automaticamente al creditore la qualità necessaria per impugnare un sequestro penale: la pretesa deve essere attuale e già realizzata in termini di disponibilità del bene.
  • Se il giudice verifica il difetto di legittimazione, ogni altra censura processuale o sostanziale sollevata dal ricorrente diventa irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità per manifesta infondatezza comporta la condanna alle spese e può determinare l'applicazione di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
  • In situazioni analoghe, il creditore che ritenga lesi i propri diritti sui beni sequestrati dovrebbe prioritariamente far valere la propria posizione attraverso gli strumenti del processo esecutivo civile o ottenere prima il riconoscimento del diritto che renda attuale la pretesa alla restituzione, prima di impugnare giudiziariamente il sequestro penale.

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