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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20114/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul profilo della continuazione: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione fra i reati ascritti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto (ossia sulla questione delle attenuanti generiche).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due censure: (1) violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante, secondo la difesa, condotta collaborativa sin dall'udienza di convalida e scelta del rito abbreviato; (2) errata applicazione dell'art. 81 c.p. per il mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati contestati (capi 1 e 2), con la Corte territoriale che ha motivato facendo riferimento alla mancanza di una sentenza passata in giudicato relativa a fatti precedenti, mentre la richiesta difensiva mirava alla continuazione tra i reati del presente procedimento.

Norme richiamate

  • art. 133 codice penale

    Riferito al potere discrezionale del giudice di merito nel riconoscere o meno le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei fatti (personalità trasgressiva, collaborazione non provata in termini significativi, confessione non piena) rientri nel sindacato di merito e sia insindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale.

  • art. 62-bis codice penale

    Richiamato unitamente ad art. 133 nella censura sulle attenuanti; dalla sentenza emerge che la Corte ha valutato negativamente gli elementi proposti dalla difesa e non ha ritenuto sussistere circostanze tali da bilanciare la gravità della condotta.

  • art. 81 codice penale

    Riferito alla continuazione tra più delitti: la Corte di Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale per non aver adeguatamente esaminato la richiesta difensiva di riconoscimento della continuazione tra i reati contestati nel presente procedimento, motivo per cui ha annullato limitatamente a tale profilo e disposto il rinvio per nuovo esame.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come limite formale alla disamina dei motivi in cassazione (ambito di trattazione del ricorso).

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modifiche (richiamate nella motivazione)

    Richiamate in relazione al rito istruito per l'esame del ricorso senza intervento delle parti; utilizzate per spiegare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La valutazione delle attenuanti generiche (art. 133 c.p.) è essenzialmente un giudizio di fatto del giudice del merito: in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o mancante.
  • La scelta del rito abbreviato non può di per sé essere valorizzata come elemento favorevole ai fini delle attenuanti (salvo la riduzione di pena prevista dalla legge), perché può rispondere a motivazioni diverse.
  • Una confessione limitata o che non apporta elementi nuovi rispetto alle indagini non è automaticamente idonea a giustificare il riconoscimento delle attenuanti o un trattamento sanzionatorio più favorevole.
  • Il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) tra reati contestati nello stesso procedimento richiede una motivazione adeguata: il giudice deve esaminare specificamente la domanda difensiva e spiegare perché la continuazione non sussiste; omissioni o risposte generiche su questo punto possono portare all'annullamento limitato e al rinvio.
  • In cassazione, i profili di diritto o di motivazione specificamente contestati e non adeguatamente valutati dal giudice del merito possono essere reinstradati con annullamento parziale e rinvio per nuovo esame.

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