Cassazione Penale, Sentenza n. 20114/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul profilo della continuazione: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione fra i reati ascritti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto (ossia sulla questione delle attenuanti generiche).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due censure: (1) violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante, secondo la difesa, condotta collaborativa sin dall'udienza di convalida e scelta del rito abbreviato; (2) errata applicazione dell'art. 81 c.p. per il mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati contestati (capi 1 e 2), con la Corte territoriale che ha motivato facendo riferimento alla mancanza di una sentenza passata in giudicato relativa a fatti precedenti, mentre la richiesta difensiva mirava alla continuazione tra i reati del presente procedimento.
Norme richiamate
art. 133 codice penale
Riferito al potere discrezionale del giudice di merito nel riconoscere o meno le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei fatti (personalità trasgressiva, collaborazione non provata in termini significativi, confessione non piena) rientri nel sindacato di merito e sia insindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale.
art. 62-bis codice penale
Richiamato unitamente ad art. 133 nella censura sulle attenuanti; dalla sentenza emerge che la Corte ha valutato negativamente gli elementi proposti dalla difesa e non ha ritenuto sussistere circostanze tali da bilanciare la gravità della condotta.
art. 81 codice penale
Riferito alla continuazione tra più delitti: la Corte di Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale per non aver adeguatamente esaminato la richiesta difensiva di riconoscimento della continuazione tra i reati contestati nel presente procedimento, motivo per cui ha annullato limitatamente a tale profilo e disposto il rinvio per nuovo esame.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Citato come limite formale alla disamina dei motivi in cassazione (ambito di trattazione del ricorso).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modifiche (richiamate nella motivazione)
Richiamate in relazione al rito istruito per l'esame del ricorso senza intervento delle parti; utilizzate per spiegare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La valutazione delle attenuanti generiche (art. 133 c.p.) è essenzialmente un giudizio di fatto del giudice del merito: in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o mancante.
- La scelta del rito abbreviato non può di per sé essere valorizzata come elemento favorevole ai fini delle attenuanti (salvo la riduzione di pena prevista dalla legge), perché può rispondere a motivazioni diverse.
- Una confessione limitata o che non apporta elementi nuovi rispetto alle indagini non è automaticamente idonea a giustificare il riconoscimento delle attenuanti o un trattamento sanzionatorio più favorevole.
- Il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) tra reati contestati nello stesso procedimento richiede una motivazione adeguata: il giudice deve esaminare specificamente la domanda difensiva e spiegare perché la continuazione non sussiste; omissioni o risposte generiche su questo punto possono portare all'annullamento limitato e al rinvio.
- In cassazione, i profili di diritto o di motivazione specificamente contestati e non adeguatamente valutati dal giudice del merito possono essere reinstradati con annullamento parziale e rinvio per nuovo esame.
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