Sentenza n. 1474/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento o la declaratoria della nullità - del provvedimento prot. n. 58518 del 12.12.2022, avente ad oggetto “riscontro pratica SUAP 4220 - esito negativo”, con il quale il dirigente del SUAP del Comune di Vibo Valentia ha comunicato alla ricorrente che non sarebbe stata rilasciata alcuna concessione o autorizzazione alla vendita temporanea nei corridoi/gallerie presso il Centro commerciale “Vibocenter”; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti nella misura in cui siano lesivi dell’interesse della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del SUAP recante esito negativo della SCIA e diniego di concessione o autorizzazione per la vendita temporanea nei corridoi e nelle gallerie di un centro commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto in concessione, per 38 giorni, uno spazio di circa 12 mq nella galleria di un centro commerciale e aveva presentato una SCIA per l'esercizio temporaneo di vicinato avente a oggetto la vendita di libri per il tempo libero e manufatti di artigianato in legno. Il SUAP aveva comunicato che non sarebbe stata rilasciata alcuna concessione o autorizzazione alla vendita nei corridoi e nelle gallerie, richiamando l'autorizzazione relativa alla grande struttura di vendita, che avrebbe limitato la superficie commerciale ai soli box, nonché precedenti valutazioni dell'Ufficio Urbanistica riferite a motivi di sicurezza e vie di fuga. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 4, comma 1, lettere c) e g), del d.lgs. n. 114/1998, dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere, sostenendo che l'attività di vicinato fosse liberalizzata e che il diniego fosse privo di adeguata motivazione, generico e indeterminato quanto ai motivi di sicurezza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 11, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 59/2010, dell'art. 3 del d.l. n. 138/2011, dell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011, dell'art. 1 del d.l. n. 1/2012 e dell'art. 19 della l. n. 241/1990, nonché dei principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, sostenendo che il Comune avesse esercitato un potere autorizzatorio inesistente su un'attività soggetta a SCIA e chiedendo anche la declaratoria di nullità per carenza assoluta di potere. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse, poiché il ricorso era stato notificato dopo la scadenza del periodo di efficacia della concessione temporanea.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente del 27 aprile 2026 con cui essa ha affermato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha precisato, ai fini della regolazione delle spese, che nel giudizio di impugnazione l'interesse concreto e attuale deve sussistere al momento dell'instaurazione del rapporto processuale e permanere fino alla decisione, in relazione all'utilità concretamente conseguibile dall'accoglimento della domanda. Poiché la società aveva notificato il ricorso il 10 febbraio 2023, dopo che era già terminato l'intero periodo di disponibilità dello spazio, dal 1 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023, essa non avrebbe potuto ottenere alcun vantaggio concreto dall'eventuale annullamento dell'atto. Secondo il Collegio, il ricorso sarebbe quindi andato incontro a una pronuncia di inammissibilità per carenza originaria di interesse. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri e accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione sulla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 4, comma 1, lett. c) e g), d.lgs. n. 114/1998
Invocato dalla ricorrente a sostegno della liberalizzazione e dell'assenza di adeguata base per il diniego dell'attività commerciale.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 19 l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'attività fosse soggetta a SCIA e non ad autorizzazione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo di impugnazione l'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale sia al momento dell'instaurazione del rapporto processuale sia al momento della decisione, e deve essere valutato in relazione all'utilità o al vantaggio effettivamente conseguibile dall'accoglimento della domanda.
- Quando l'atto impugnato riguarda un'attività temporanea e il ricorso viene notificato dopo la scadenza del periodo durante il quale l'attività avrebbe potuto essere esercitata, l'annullamento dell'atto non può procurare al ricorrente un'utilità concreta; il ricorso è quindi privo di interesse attuale e, se la carenza sopravviene nel corso del giudizio, deve essere dichiarato improcedibile.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, unita alla perdita dell'utilità conseguibile dall'eventuale accoglimento, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la regolazione delle spese può comunque tener conto del fatto che il ricorso, ove esaminato, sarebbe stato inammissibile per carenza originaria di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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