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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28878/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La società preponente, succeduta per fusione alla precedente mandante, aveva agito per ottenere la restituzione di somme versate all'ex agente come anticipi provvigionali, assumendo che, cessato il rapporto di agenzia, dagli esiti dei conteggi risultasse un saldo passivo dell'agente pari a euro 15.995,73, poiché gli affari non si sarebbero conclusi e le provvigioni effettivamente maturate sarebbero state inferiori agli anticipi corrisposti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, tra l'altro, viziata la notificazione e non provati i fatti costitutivi del credito; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto osservando che la società non aveva indicato gli affari non conclusi. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che, provata l'esistenza del contratto di agenzia e dei pagamenti a titolo di anticipo, spettasse all'agente provare fatti invalidanti, modificativi o estintivi del credito; 2) violazione degli artt. 115, 116, 142, comma 5, e 187 c.p.c. per omessa o falsa valutazione della documentazione prodotta e per il rigetto delle istanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche nell'azione proposta dal preponente per la ripetizione di somme versate all'agente come anticipi provvigionali non maturati, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava su chi agisce: occorre dimostrare che gli anticipi non trovino corrispondenza in affari effettivamente conclusi e dunque che la somma sia priva di giustificazione causale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la valutazione del materiale probatorio e la rilevanza delle prove non ammesse sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione; inoltre, non poteva invocarsi l'inerzia istruttoria della controparte, essendo l'onere probatorio a carico della società. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimato. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    chi agisce per far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; nel caso di ripetizione di anticipi provvigionali, il preponente deve provare che le somme erano prive di causa perché non correlate ad affari conclusi.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'onere della prova; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo corretta la ripartizione probatoria operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge; il primo motivo viene respinto perché la Corte esclude l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omessa valutazione di fatti/prove; il motivo è ritenuto inammissibile nei limiti in cui mira a rimettere in discussione il giudizio di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio appartiene al merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte esclude che la censura sia ammissibile in cassazione quando tende a sostituire la valutazione del giudice di merito.

  • art. 142, comma 5, c.p.c.

    norma richiamata nel motivo, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alle istanze istruttorie; la Corte ribadisce che la loro rilevanza è apprezzamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di agenzia, il diritto alla provvigione non deriva dalla sola esistenza del contratto, ma dalla conclusione di affari per effetto dell'attività dell'agente; chi agisce per il pagamento o per la ripetizione di anticipi deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
  • Se il preponente chiede la restituzione di somme corrisposte all'agente come anticipi provvigionali, deve provare che tali somme non erano giustificate da provvigioni effettivamente maturate, ossia che mancava la conclusione degli affari cui il pagamento era collegato.
  • Non è configurabile un'inversione dell'onere della prova quando il giudice richiede alla parte attrice la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito azionato; l'eventuale inattività probatoria della controparte non può supplire a tale onere.
  • La valutazione delle prove acquisite e la decisione sulla rilevanza delle prove non ammesse appartengono al giudice di merito e non sono, di regola, sindacabili in sede di legittimità se la censura mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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