Sentenza del 16/11/2022 n. 5156 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Cartella - Notifica - Ruolo - Impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione relativa al dies a quo per i termini di impugnazione delle cartelle di pagamento: il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata per le cartelle e contestava che i termini per proporre ricorso dovessero decorrere solo dalla successiva emissione/rilascio degli estratti di ruolo da parte dell'Agente della riscossione. La controversia riguarda dunque se la presentazione dell'istanza di rottamazione presuma la piena conoscenza della cartella e faccia decorrere i termini di impugnazione oppure se tale decorrenza debba iniziare solo dalla data di rilascio degli estratti di ruolo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, a prescindere dalla regolarità formale delle notifiche delle cartelle, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata equivale a piena e completa conoscenza degli atti impugnati; pertanto i termini di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992 per impugnare le cartelle decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e non dalla successiva data del rilascio degli estratti di ruolo. In pratica la decisione favorevole al contribuente conferma che il deposito dell'istanza anticipa l'inizio del termine di impugnazione e rende irrilevante il rilascio successivo degli estratti di ruolo ai fini della decorrenza dei termini.
Norme richiamate
d.l. n.146/2021
Norma richiamata in relazione agli effetti della definizione agevolata; la presentazione dell'istanza è considerata efficiente ai fini del riconoscimento della definizione e della presumibile conoscenza dell'atto.
d.P.R. n.602/1973
Regola l'emissione e gli effetti degli estratti di ruolo da parte dell'Agente della riscossione; il giudice ha ritenuto che il rilascio degli estratti non posticipi la decorrenza dei termini quando il contribuente abbia già presentato l'istanza di definizione.
d.lgs. n.546/1992
Stabilisce i termini per proporre impugnazione nei processi tributari; la Corte ha interpretato che il termine decorre dalla data in cui si presume la conoscenza dell'atto, che nel caso in esame coincide con la data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
Cassazione
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui atti o comportamenti del contribuente finalizzati alla definizione della pretesa (es. richiesta di rottamazione) possono integrare la presunzione di conoscenza e quindi far decorrere il termine impugnatorio.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di definizione agevolata (rottamazione) si presume indice di piena conoscenza della cartella e può far decorrere i termini di impugnazione dall'atto di presentazione.
- La regolarità formale della notifica della cartella diventa secondaria quando il contribuente, con comportamento processualmente significativo (es. richiesta di definizione), manifesta conoscenza dell'atto.
- Il rilascio successivo degli estratti di ruolo da parte dell'Agente della riscossione non sospende né posticipa automaticamente l'inizio del termine di impugnazione se il contribuente ha già presentato l'istanza.
- Per non perdere il diritto di impugnare, il contribuente deve calcolare i termini a partire dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e proporre tempestivamente il ricorso entro i termini previsti dall'art.21 d.lgs. 546/1992.
- Per cautela, il contribuente dovrebbe conservare prova certa della data di presentazione dell'istanza (ricevute, protocolli, comunicazioni) e valutare tempestivamente l'eventualità di ricorrere; la presunzione di conoscenza può essere discussa solo in presenza di elementi concreti che dimostrino l'assenza di effettiva conoscenza o la irregolarità sostanziale dell'atto.
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