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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-286/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 luglio 2024. — Asociaţia Crescătorilor de Vaci « Bălţată Românească » Tip Simmental contro Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă e Agenţia Naţională pentru Zootehnie « Prof. dr. G. K. Constantinescu ». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) 2016/1012 – Riproduttori di razza pura – Procedura di riconoscimento degli enti selezionatori – Procedura di approvazione dei programmi genetici – Possibilità di rifiutare l’approvazione di un ulteriore programma genetico per la stessa razza, riguardante lo stesso territorio, se tale approvazione può pregiudicare un programma genetico già esistente – Diritto degli allevatori di animali di razza pura di scegliere tra i diversi programmi genetici esistenti. — Causa C-286/23

Giurisprudenza europea62023CJ0286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta il regolamento 2016/1012 in senso favorevole alla concorrenza tra enti selezionatori e alla libertà di scelta degli allevatori. Il riconoscimento di un nuovo ente non richiede che gli allevatori siano già formalmente membri al momento della domanda, potendo bastare impegni di partecipazione. Quanto ai programmi genetici, un nuovo programma sulla stessa razza e nello stesso territorio può essere approvato, salvo il potere discrezionale dell’autorità di rifiuto nei casi in cui sia dimostrato un rischio di compromissione del programma già esistente nei termini dell’articolo 10.

Rinvio pregiudiziale sul regolamento (UE) 2016/1012: riconoscimento di un nuovo ente selezionatore e approvazione di un ulteriore programma genetico per la stessa razza e lo stesso territorio

La questione giuridica

Se il regolamento (UE) 2016/1012 consenta il riconoscimento di un nuovo ente selezionatore che dimostri di disporre di allevatori e animali riproduttori anche sulla base di impegni di partecipazione di allevatori già aderenti a un altro programma genetico; se agli allevatori spetti la libera scelta tra programmi genetici e se tale libertà possa essere limitata per evitare il pregiudizio di un programma già esistente; se, ai sensi dell’articolo 10, l’autorità competente abbia un potere discrezionale o un obbligo di rifiuto quando il nuovo programma possa compromettere quello esistente; e se possa essere approvato un nuovo programma genetico per la stessa razza, stesso territorio e medesimo obiettivo di miglioramento.

Principio di diritto

Il regolamento (UE) 2016/1012 non impedisce il riconoscimento di un nuovo ente selezionatore che basi la prova dei requisiti su impegni di partecipazione di allevatori già inseriti in un altro programma genetico; inoltre, l’autorità competente può approvare un ulteriore programma genetico per la stessa razza, lo stesso territorio e lo stesso obiettivo, ma può rifiutarlo quando tale approvazione rischi di compromettere uno degli elementi tassativamente indicati all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a)–c): in tali casi il rifiuto è facoltativo, non obbligatorio, mentre fuori da tali ipotesi l’approvazione è dovuta se i requisiti sono soddisfatti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1012
  • Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), regolamento (UE) 2016/1012
  • Articolo 8, regolamento (UE) 2016/1012
  • Articolo 10, regolamento (UE) 2016/1012
  • Articolo 13, regolamento (UE) 2016/1012
  • Articolo 18, paragrafo 2, regolamento (UE) 2016/1012
  • Allegato I, parte 1, sezione A, punto 4, regolamento (UE) 2016/1012
  • Allegato I, parte 1, sezione B, punto 1, lettera a), regolamento (UE) 2016/1012
  • Allegato I, parte 1, sezione B, punto 2, lettera a), regolamento (UE) 2016/1012
  • Allegato I, parte 2, punto 2, regolamento (UE) 2016/1012

Riconoscimento di un nuovo ente selezionatore e approvazione di un ulteriore programma genetico

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Brașov in una controversia tra un’associazione di allevatori già titolare di un programma genetico approvato e l’autorità rumena competente, insieme a un nuovo operatore a cui erano stati riconosciuti l’ente selezionatore e il programma genetico per la stessa razza bovina «Bălțată Românească». La Corte interpreta il regolamento (UE) 2016/1012 sulla riproduzione animale, in particolare le disposizioni sul riconoscimento degli enti selezionatori e sull’approvazione dei programmi genetici.

Fatti e procedimento principale

L’associazione BR aveva un programma genetico approvato dal 2011 per la razza «Bălțată Românească». Nel 2020 l’agenzia rumena di zootecnia ha riconosciuto la GT come ente selezionatore e ha approvato un nuovo programma genetico per la medesima razza, sul medesimo territorio nazionale. L’associazione BR ha impugnato tali decisioni sostenendo che il nuovo programma avrebbe compromesso quello già in corso, sia per la sovrapposizione territoriale sia perché avrebbe attratto un numero significativo di allevatori, con effetti negativi sul piano genetico ed economico.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (UE) 2016/1012, in particolare:

  • articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sul riconoscimento degli enti selezionatori;
  • articolo 8, paragrafo 3, sull’approvazione dei programmi genetici;
  • articolo 10, paragrafo 1, sulla deroga che consente di rifiutare un nuovo programma se compromette un programma già approvato per la stessa razza;
  • articolo 13, sui diritti degli allevatori a partecipare ai programmi genetici approvati;
  • articolo 18, paragrafo 2, sul divieto di rifiuto dell’iscrizione di un animale già presente in un altro libro genealogico della stessa razza;
  • allegato I, parte 1, sezione A, punto 4, e sezione B, punto 1, lettera a), nonché sezione B, punto 2, lettera a), e allegato I, parte 2, punto 2. Vengono valorizzati soprattutto i considerando 1, 21, 24, 31, 32 e 34.

Prima questione: requisiti per il riconoscimento dell’ente selezionatore

La Corte afferma che l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), letto con l’allegato I, parte 1, e alla luce del considerando 24, non osta al riconoscimento di un richiedente che dimostri di disporre di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e di un numero sufficiente di allevatori facendo leva su impegni di partecipazione sottoscritti da allevatori già iscritti in un programma genetico di un altro ente selezionatore già riconosciuto. La Corte osserva che la normativa richiede la partecipazione di allevatori ai programmi genetici, ma non impone che essi siano già membri del nuovo ente alla data della domanda. Il riconoscimento dell’ente selezionatore è inoltre distinto dall’approvazione del programma genetico. L’interpretazione adottata è coerente con gli obiettivi del regolamento, che favorisce la promozione dell’allevamento, la libertà di impresa e l’eliminazione di ostacoli alla libera circolazione degli animali riproduttori e del loro materiale germinale.

Seconde, terza e quarta questione: coesistenza di programmi genetici e portata dell’articolo 10

Esaminando congiuntamente le questioni restanti, la Corte chiarisce che l’articolo 10 introduce una deroga alla regola generale dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo cui i programmi genetici che soddisfano i requisiti devono essere approvati. Il considerando 21 mostra che il legislatore ha contemplato la possibilità di un ulteriore programma genetico sulla stessa razza, nello stesso territorio e per lo stesso obiettivo, anche con animali selezionabili dalla popolazione già coinvolta in un altro programma. Tuttavia, se il nuovo programma rischia di compromettere uno degli elementi elencati all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) o c), l’autorità competente può rifiutarne l’approvazione. La Corte precisa che l’espressione «può rifiutare» conferisce un margine di discrezionalità, non un obbligo automatico di rifiuto. Al di fuori di tali ipotesi, se i requisiti dell’articolo 8 sono soddisfatti, l’autorità deve approvare il programma.

Diritti degli allevatori e libertà di scelta

La Corte valorizza l’articolo 13 e l’allegato I, parte 1, sezione B, punto 2, lettera a), per affermare la libertà degli allevatori di esercitare la propria scelta nella selezione e riproduzione dei loro animali riproduttori di razza pura. Ne deriva che la normativa non consente di escludere, in linea di principio, il passaggio di allevatori da un programma genetico a un altro, salvo il limite rappresentato dalla tutela del programma già esistente nei casi tassativi previsti dall’articolo 10.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • il nuovo ente selezionatore può essere riconosciuto anche sulla base di impegni di partecipazione di allevatori già iscritti altrove;
  • un nuovo programma genetico per la stessa razza, lo stesso territorio e lo stesso obiettivo può essere approvato;
  • se però esso compromette uno degli elementi tutelati dall’articolo 10, l’autorità competente ha la facoltà di rifiutarne l’approvazione. La Corte lascia al giudice nazionale la verifica in concreto dell’esistenza del rischio di compromissione.

Come è indicizzato

Materieriproduzione animalepolitica agricola comunerazze bovinemercato internodiritto degli allevatori

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