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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1015

Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR di sette sostanze attive nell'ambito del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base dei pareri EFSA e delle consultazioni con i laboratori di riferimento e i partner commerciali. In alcuni casi conferma o aumenta i limiti, in altri li riduce o li fissa al limite di determinazione, tenendo conto del rischio per i consumatori e, per alcuni prodotti, di informazioni mancanti da riesaminare entro due anni. Introduce anche disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare i livelli massimi di residui di specifici antiparassitari in vari prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sugli operatori della filiera agroalimentare, sugli Stati membri e sulle autorità di controllo, con effetto diretto in tutti gli Stati membri; contiene regole transitorie per i prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017. Restano rilevanti alcune esclusioni/deroghe specifiche: per taluni prodotti si applica il limite di determinazione analitica, per altri i vecchi LMR continuano a valere per i prodotti precedenti al 19 gennaio 2017; per i peperoni a base di fluazifop-P il nuovo limite si applica senza eccezioni dalla data di applicazione.

Modifica dei livelli massimi di residui per alcune sostanze attive

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori applicabili a 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim. La Commissione fonda l'intervento sui pareri motivati dell'EFSA, sulle consultazioni con i laboratori di riferimento dell'Unione e sulle osservazioni dei partner commerciali nel quadro OMC, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e una disciplina armonizzata nel mercato interno.

Ambito materiale e criteri di revisione

Il regolamento riguarda i residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. I considerando chiariscono che, per ciascuna sostanza, l'EFSA ha riesaminato gli LMR vigenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento quadro, formulando raccomandazioni diverse a seconda dei dati disponibili e del profilo di rischio.

In particolare:

  • in alcuni casi l'EFSA ha evidenziato la mancanza di informazioni e la necessità di un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio;
  • in altri casi ha proposto riduzioni degli LMR perché è stato individuato un rischio per i consumatori;
  • per alcuni prodotti ha raccomandato il mantenimento o l'aumento dei limiti vigenti;
  • quando il prodotto non è autorizzato e non esistono tolleranze all'importazione o CXL, il regolamento rinvia al limite di determinazione o al limite di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

1-naftilacetammide e 1-acido naftilacetico

Per queste sostanze l'EFSA ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha rilevato dati mancanti per alcuni prodotti. Il regolamento fissa nell'allegato II i limiti per diverse matrici alimentari, mantenendo il livello vigente o quello indicato dall'Autorità quando non sussistono rischi per i consumatori. Per altri prodotti, in assenza di informazioni, l'LMR è fissato allo specifico limite di determinazione.

Il testo dell'allegato prevede inoltre che alcuni LMR siano riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni disponibili.

Cloridazon

Per il cloridazon l'EFSA ha raccomandato la riduzione dell'LMR per la barbabietola da zucchero, il mantenimento di altri limiti e l'adozione del limite di determinazione per numerosi prodotti per i quali non erano disponibili dati sufficienti. Il considerando segnala anche il potenziale accumulo di residui in colture in avvicendamento e la necessità di valutare tale fenomeno in sede di gestione del rischio.

Il regolamento tiene conto di questo scenario e fissa o conferma gli LMR nell'allegato II, prevedendo per alcune combinazioni sostanza/prodotto il riesame entro due anni. La definizione del residuo è diversa per alcune combinazioni, come indicato nelle note dell'allegato.

Fluazifop-P

Per il fluazifop-P l'EFSA ha proposto la modifica della definizione di residuo e la riduzione di numerosi LMR in varie categorie di prodotti vegetali. Per pomodori, peperoni, cavoli cappucci e fagioli freschi senza baccelli è stato rilevato un rischio per i consumatori, con conseguente riduzione dei limiti.

Il regolamento stabilisce inoltre che, per i peperoni, il limite di 0,01 mg/kg si applica a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione, perché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR precedente. Per altri prodotti, la disciplina transitoria consente di applicare la vecchia versione del regolamento ai prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017.

Fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim

Per il fuberidazolo l'EFSA ha raccomandato la riduzione degli LMR per orzo, avena, segale e frumento. Per il mepiquat l'EFSA ha proposto la modifica della definizione di residuo e l'aumento o il mantenimento di diversi LMR; ha tuttavia rilevato dati mancanti per i semi di colza, i semi di lino e i semi di girasole, con necessità di ulteriore esame e, per i prodotti privi di dati, applicazione del limite di determinazione.

Per il tralcoxidim l'EFSA ha proposto la modifica della definizione di residuo e ha segnalato informazioni mancanti per orzo in chicchi e frumento in chicchi. Anche in questo caso il regolamento mantiene i valori nell'allegato II e prevede un riesame entro due anni per i casi in cui l'Autorità abbia rilevato mancanze informative senza evidenziare rischi per i consumatori.

Struttura dell'allegato e note tecniche

L'allegato contiene una revisione puntuale dei valori per molte categorie di prodotti vegetali e animali, con indicazione dei codici merceologici, dei limiti espressi in mg/kg e delle note sulle definizioni di residuo. Le note indicano, tra l'altro:

  • il significato del limite inferiore di determinazione analitica;
  • i casi in cui la combinazione antiparassitario/codice si riferisce a un LMR fissato nell'allegato III, parte B;
  • le definizioni residue specifiche per alcune sostanze, come il cloridazon e il fluazifop-P;
  • i rinvii alla trasformazione del prodotto, come nel caso del barbaforte/rafano/cren, dove il limite applicabile nelle spezie coincide con quello fissato per la categoria degli ortaggi, tenendo conto dell'essiccazione.

Disposizioni transitorie

L'articolo 2 stabilisce un regime transitorio per i prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017. Per 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim, continua a valere la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. Per fluazifop-P, tale regola vale per tutti i prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017, salvo i peperoni, per i quali si applica immediatamente il nuovo limite di 0,01 mg/kg.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 19 gennaio 2017. È inoltre ribadito che il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l'allegato del regolamento. L'allegato inserisce nuove o aggiornate colonne per 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim, con soppressione delle corrispondenti colonne dall'allegato III, parte B.

Adeguamento dei LMR sulla base dei pareri EFSA

I considerando descrivono i riesami EFSA ex articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In più casi l'Autorità ha concluso per la necessità di informazioni ulteriori e il regolamento mantiene o fissa gli LMR vigenti/indicati o al limite di determinazione. In altri casi raccomanda riduzioni, aumenti o mantenimento dei limiti, considerando anche eventuali rischi per i consumatori.

Limiti di determinazione e casi senza dati sufficienti

Per vari prodotti, quando non vi erano informazioni sufficienti o non esistevano tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR sono fissati al specifico limite di determinazione analitica o al limite di base ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento richiama inoltre l'adattamento di alcuni limiti di determinazione in base alle indicazioni dei laboratori di riferimento dell'Unione.

Disposizioni transitorie e decorrenza per i prodotti già ottenuti

L'articolo 2 prevede che, per 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim, la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017. Per fluazifop-P la stessa regola vale per tutti i prodotti ottenuti prima di tale data, ad eccezione dei peperoni, per i quali si applica il nuovo limite di 0,01 mg/kg dalla data di applicazione.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 19 gennaio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Termine di riesame per alcuni prodotti

Per diverse combinazioni sostanza/prodotto in cui l'EFSA ha segnalato dati mancanti ma nessun rischio per i consumatori, gli LMR fissati nell'allegato II devono essere riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. In alcune ipotesi specifiche, il testo dell'allegato rinvia a informazioni da presentare entro il 29 giugno 2018.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di pesticidiagricolturamangimimercato interno

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