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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11326/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

La società versò il 20 giugno 2006 la prima rata e il 15 giugno 2007 la seconda rata dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione previsto dall’art. 1, comma 472, della L. n. 266 del 2005. Calcolò cautelativamente la base imponibile al lordo dell’imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione dei beni d’impresa, in conformità alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 13 giugno 2006, e chiese la restituzione delle maggiori somme così pagate: Euro 6.693,00 per la prima rata ed Euro 30.120,00 per la seconda. Formatasi una decisione di silenzio-rifiuto, la società la impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che accolse il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 79/66/2011 depositata il 16 maggio 2011, accolse invece l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la base imponibile dovesse essere determinata al lordo dell’imposta versata per la rivalutazione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 472, della L. n. 266 del 2005, sostenendo che la base imponibile andava calcolata al netto dell’imposta già versata per la rivalutazione; con il secondo ha lamentato la violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, per l’adesione acritica e apodittica alla tesi dell’Agenzia e alla circolare, senza spiegare perché rivalutazione e affrancamento dovessero essere trattati nello stesso modo; con il terzo ha denunciato omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso della determinazione della base imponibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, fondando la decisione sul giudicato esterno formatosi dopo la proposizione del ricorso per cassazione con la sentenza n. 32204 del 2019, relativa alla terza rata della medesima imposta e tra le stesse parti. Quel giudicato aveva accertato che la base imponibile dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento doveva essere calcolata al netto dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione dei beni d’impresa, riconoscendo il diritto al rimborso della maggiore imposta calcolata al lordo. Poiché le tre rate costituivano quote di pagamento della stessa imposta, l’accertamento si estendeva alla prima e alla seconda rata oggetto di questo giudizio e precludeva un nuovo esame del medesimo punto di diritto. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e di legittimità, in ragione della complessità della questione e dell’assenza di un orientamento della Corte al momento della proposizione del ricorso. La sentenza non esamina separatamente nel merito i tre motivi, poiché l’accoglimento discende dal giudicato esterno.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 472, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    Con la suddetta sentenza n. 32204 del 2019, questa Corte ha affermato che l’imposta sostitutiva sull’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 472, doveva essere calcolata dalla SBP s.p.a. sulla base imponibile costituita dall’importo di tale saldo assunto al netto dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione dei beni d’impresa, confermando, di conseguenza, il diritto della stessa SBP s.p.a. alla restituzione della maggiore imposta sostitutiva sull’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione versata in occasione del pagamento della terza rata della stessa, in quanto calcolata sulla base imponibile costituita dall’importo del saldo assunto al lordo (anzichè al netto) dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione dei beni d’impresa.

    La base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è costituita dal saldo al netto dell’imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione dei beni d’impresa; il calcolo al lordo comporta il diritto alla restituzione della maggiore imposta pagata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.

    Quando, dopo la cassazione della sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.

  • art. 65, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

    Inoltre, quando lo stesso giudicato si sia formato – come è pure accaduto nel caso concreto – in seguito a una sentenza di questa Corte, essa può pervenire a conoscere la propria precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione del CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, nell’adempimento del duplice dovere della Corte di prevenire il contrasto di giudicati, in armonia con il divieto di bis in idem, e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento della funzione nomofilattica a essa assegnata dall’art. 65, comma 1, ord. giud.

    Nell’esercizio della funzione nomofilattica e del compito di prevenire contrasti di giudicati, la Corte può conoscere una propria precedente pronuncia anche attraverso gli strumenti istituzionali di consultazione dei precedenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno, come quello interno, è rilevabile d’ufficio anche quando si sia formato dopo la pronuncia impugnata e dopo la proposizione del ricorso.
  • Il giudicato formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune, che costituisca premessa logica indispensabile della decisione, preclude il riesame di quel punto in un successivo giudizio relativo al medesimo rapporto giuridico, anche se il secondo giudizio ha un petitum o una finalità diversi.
  • Nel processo tributario il giudicato che definisce il merito del rapporto, e non si limita ad annullare l’atto per vizi formali o motivazionali, può estendere i propri effetti a un altro giudizio tra le stesse parti, nei limiti della specificità tributaria.
  • Quando più rate costituiscono quote del pagamento della stessa imposta e un giudicato accerta il criterio di determinazione della relativa base imponibile, quel criterio si applica uniformemente alle diverse rate e l’accertamento può precludere il riesame della medesima questione nei giudizi relativi alle altre quote.
  • La base imponibile dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 472, della L. n. 266 del 2005 è determinata al netto dell’imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione dei beni d’impresa.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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