Sentenza n. 501/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato relativo alla sentenza n. 711/25 del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di una somma di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. deducendo che la sentenza del giudice ordinario, notificata al Ministero e passata in giudicato, non era stata eseguita nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza fornire una valida giustificazione dell'inadempimento né contestare la documentazione prodotta. La ricorrente ha provato il fatto costitutivo della pretesa, ossia l'esistenza della decisione del giudice ordinario passata in giudicato; secondo il giudice, spettava quindi all'Amministrazione provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato la persistenza dell'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte dopo l'emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Ha ordinato il pagamento entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'obbligo esecutivo comprende anche le spese e i diritti successivi all'emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per ottenere il passaggio in giudicato e per la registrazione della sentenza, mentre non comprende le eventuali spese di precetto, ritenute conseguenza della libera scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza. È stato nominato commissario ad acta, per l'ipotesi di inutile decorso del termine, il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione; il commissario dovrà provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 550 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione del titolo, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione resa nel giudizio di ottemperanza.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Provato dal creditore il fatto costitutivo rappresentato dal giudicato, grava sull'Amministrazione che non vi abbia dato esecuzione l'onere di provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto ritualmente proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine previsto per l'adempimento da parte dell'Amministrazione.
art. 7 CCNL del 15 marzo 2001
È la fonte contrattuale del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Disciplina gli accessori sulla somma dovuta in forza della sentenza del giudice ordinario, secondo il richiamo contenuto nel titolo esecutivo.
art. 22 l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo esecutivo insieme all'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 per la determinazione degli accessori dovuti.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinate ottemperanze pecuniarie, è stata applicata per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro come quella oggetto del giudizio.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, applicata analogicamente al caso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il creditore deve provare il titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato; una volta assolto tale onere, spetta all'Amministrazione dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo di pagamento.
- La mancata contestazione della documentazione prodotta dal creditore e l'assenza di una valida giustificazione dell'inadempimento impongono al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- L'obbligo di esecuzione del giudicato pecuniario può comprendere le spese e i diritti successivi all'emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione della decisione; non comprende invece le spese di precetto, quando il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione debitrice con facoltà di delega, e assegnargli un termine per provvedere.
- Quando il commissario ad acta è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico svolto nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non dà luogo a un compenso ulteriore, in quanto rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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