Cassazione Penale, Sentenza n. 31579/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (interessato)
La controversia
La decisione riguarda una fase esecutiva in cui un soggetto, indicato come interessato, aveva chiesto la revoca della confisca disposta con sentenza di applicazione della pena nei confronti di altra persona. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza con provvedimento de plano ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p.; contro tale provvedimento era stata proposta opposizione, che il GIP aveva rigettato con ordinanza. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 666 e 677, comma 4, c.p.p., sostenendo la nullità dell'ordinanza perché l'opposizione contro il provvedimento de plano avrebbe imposto la celebrazione di un'udienza camerale nel contraddittorio delle parti, e non una nuova decisione assunta senza formalità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 c.p. quanto alla legittimità della confisca disposta. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio sull'opposizione. La ratio decisiva è processuale: nelle ipotesi di cui agli artt. 667, comma 4, e 676 c.p.p., dopo il provvedimento de plano sull'istanza relativa alla confisca, l'opposizione deve essere decisa previa fissazione dell'udienza camerale partecipata secondo il rito dell'art. 666 c.p.p.; non è consentito definire l'opposizione ancora de plano. La Corte ha quindi affermato la nullità dell'ordinanza resa senza contraddittorio. Il secondo motivo non è stato esaminato, perché assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
art. 676 c.p.p.
per le istanze sulla confisca il rito segue la disciplina speciale che rinvia all'art. 667, comma 4, c.p.p.
art. 667, comma 4, c.p.p.
nei casi tassativi ivi previsti il giudice provvede de plano con ordinanza; contro tale ordinanza è ammessa opposizione, che va decisa con udienza camerale partecipata secondo le forme dell'art. 666 c.p.p.
art. 666 c.p.p.
regola il procedimento ordinario di esecuzione; dopo il superamento della verifica di ammissibilità, impone la celebrazione dell'udienza camerale con contraddittorio e la decisione con ordinanza.
art. 677, comma 4, c.p.p.
richiamato come norma evocata dalla difesa a sostegno della censura processuale.
art. 240 c.p.
richiamato dalla difesa per contestare la legittimità sostanziale della confisca.
art. 444 c.p.p.
la confisca era stata disposta in una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Massime di principio
- Nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 667, comma 4, e 676 c.p.p., il giudice dell'esecuzione può adottare il primo provvedimento de plano, ma l'opposizione contro tale ordinanza impone la celebrazione di un'udienza camerale partecipata secondo il rito ordinario dell'esecuzione.
- È nulla l'ordinanza emessa sull'opposizione quando il giudice, invece di fissare l'udienza camerale e assicurare il contraddittorio tra le parti, decide nuovamente de plano la questione.
- Per le questioni relative alla confisca rientranti nel catalogo dell'art. 676 c.p.p., il procedimento speciale dell'art. 667, comma 4, c.p.p. prevale sul rito esecutivo ordinario dell'art. 666 c.p.p. nella fase iniziale; ma, una volta proposta opposizione, il giudice deve osservare integralmente le forme camerali partecipate.
- L'erronea omissione del contraddittorio nell'opposizione avverso un provvedimento esecutivo de plano determina l'annullamento con rinvio, restando assorbite le censure sostanziali non scrutinabili per effetto del vizio processuale.
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