Sentenza del 18/10/2016 n. 32 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO:1. Processo tributario - riproposizione delle questioni ed eccezioni in appello 2. Procedimento tributario - partecipazione procedimentale - tributi armonizzati 3. Processo tributario - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la possibilità per l'appellato totalmente vittorioso in primo grado di riproporre in appello le proprie difese senza proporre appello incidentale e, dall'altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA, tributo armonizzato. È stato inoltre esaminato l'onere del contribuente di dimostrare che, se fosse stato previamente sentito, il procedimento avrebbe potuto concludersi in modo diverso.
La decisione
La riproposizione delle questioni e delle eccezioni già formulate in primo grado è ritenuta ammissibile mediante le controdeduzioni, da depositare entro il termine previsto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 23 e 54 del D.Lgs. 546/1992, senza necessità di appello incidentale. In materia di tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare la nullità dell'atto impositivo, ma solo se il contribuente dimostra, o almeno allega circostanze concrete e specifiche, che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. In assenza di tale dimostrazione, la censura non è sufficiente a invalidare l'atto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
Termine per la costituzione in giudizio del resistente e deposito delle controdeduzioni.
L'appellato totalmente vittorioso può riproporre, nelle controdeduzioni depositate entro il termine di costituzione, le questioni e le eccezioni già formulate in primo grado, senza proporre appello incidentale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54
Disciplina della costituzione dell'appellato e delle controdeduzioni nel giudizio di appello.
Le difese già svolte in primo grado devono essere riproposte tempestivamente nelle controdeduzioni; in caso contrario possono considerarsi abbandonate o non più esaminabili.
Normativa dell'Unione europea sul contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati
Per tributi come l'IVA, il diritto di essere ascoltati prima dell'adozione dell'atto impositivo ha portata generale. La sua violazione comporta l'invalidità dell'atto solo quando il contribuente dimostri che il previo contraddittorio avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
Massime di principio
- L'appellato che abbia vinto integralmente in primo grado non deve proporre appello incidentale per conservare le proprie difese: deve però riproporle espressamente nelle controdeduzioni e rispettare il termine di costituzione in appello.
- Nei procedimenti relativi a tributi armonizzati, la mancanza del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'annullamento dell'atto.
- Chi invoca la violazione del contraddittorio deve indicare elementi concreti e specifici che, se sottoposti preventivamente all'Amministrazione, avrebbero potuto incidere sull'accertamento o sull'importo richiesto.
- Una contestazione meramente astratta della mancata partecipazione procedimentale, priva di indicazioni sul possibile esito alternativo del procedimento, normalmente non è sufficiente.
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