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Sentenza

Sentenza del 18/10/2016 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Matera che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. Ha sostenuto che la sentenza non avesse esaminato adeguatamente le eccezioni formulate in relazione al processo verbale di constatazione e che l'accertamento non fosse fondato su motivazioni gravi, precise e concordanti. In particolare, contestava la rideterminazione dei maggiori ricavi derivante dalle differenze inventariali rilevate durante la verifica.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto decisivo che l'accertamento fosse basato su dati certi acquisiti durante la verifica, alla quale il contribuente aveva assistito senza contestare né il metodo di rilevazione né le quantità risultanti. Le differenze inventariali erano state inoltre riconosciute dal contribuente e avevano giustificato la rideterminazione dei maggiori ricavi e la loro ripartizione su più periodi d'imposta. Il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del grado d'appello, liquidate in 800 euro, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    La norma è stata ritenuta applicabile quale fondamento giuridico dell'accertamento analitico-induttivo e della rideterminazione dei ricavi sulla base degli elementi concreti acquisiti dall'Ufficio durante la verifica, comprese le differenze inventariali.

Massime di principio

  • La mancata contestazione tempestiva delle modalità e dei risultati di una verifica fiscale, soprattutto se il contribuente vi ha partecipato e ha sottoscritto il processo verbale di constatazione, può indebolire significativamente le successive contestazioni in giudizio.
  • Le differenze inventariali rilevate con dati concreti e documentati possono costituire una base idonea per la rideterminazione dei ricavi e per un accertamento analitico-induttivo.
  • In appello non è sufficiente riproporre la ricostruzione dei fatti o formulare contestazioni generiche: occorre individuare specifici errori della sentenza impugnata e fornire elementi probatori idonei a superare quelli posti a fondamento dell'accertamento.
  • La sottoscrizione del processo verbale non equivale necessariamente ad ammissione integrale delle pretese fiscali, ma l'assenza di rilievi sulle operazioni di verifica e sui dati rilevati può essere valutata dal giudice come elemento probatorio contrario al contribuente.
  • Quando l'accertamento dell'Amministrazione è fondato su elementi fattuali concreti e non adeguatamente contestati, il giudice può confermarlo anche valorizzando la sostanza delle prove rispetto a contestazioni meramente formali.

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