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Sentenza

Sentenza del 18/10/2016 n. 2659 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Dazi doganali - importazioni - immissione in libera pratica - obbligazione doganale - sussiste - al momento della dichiarazione - art. 201, comma 2, c.d.c. - art. 36, TULD - è tale - IVA - esigibilità - consegue - atto di costituzione in mora - non rileva - data di importazione - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il momento in cui sorge ed è esigibile l'obbligazione doganale relativa all'importazione di beni da Paesi terzi mediante immissione in libera pratica. La tesi accolta è che l'obbligazione nasca con l'accettazione della dichiarazione doganale, senza che la successiva attività di accertamento, anche tramite avvisi suppletivi o di rettifica, sposti tale momento. Dalla data di importazione decorrono anche gli interessi di mora, mentre non assume rilievo la diversa data dell'atto di costituzione in mora.

La decisione

La sentenza ha stabilito che dazi e IVA sono esigibili sin dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale. Anche quando il debito venga determinato o integrato successivamente dall'Amministrazione, la data originaria di importazione resta quella rilevante sia per l'esigibilità dei tributi sia per il calcolo degli interessi di mora. L'esito processuale specifico, con l'indicazione formale di accoglimento o rigetto del ricorso, non è esplicitato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • Art. 201, comma 2, Codice doganale comunitario

    L'obbligazione doganale all'importazione sorge con l'accettazione della dichiarazione in dogana.

    La norma individua nell'accettazione della dichiarazione doganale il momento genetico dell'obbligazione doganale, indipendentemente dal successivo accertamento dell'importo dovuto.

  • Art. 36 del Testo unico delle leggi doganali (TULD)

    La disposizione è richiamata come conferma del principio secondo cui l'obbligazione e la relativa esigibilità si collegano al momento dell'importazione e della dichiarazione doganale.

Massime di principio

  • Nelle importazioni da Paesi terzi, il momento determinante per la nascita dell'obbligazione doganale è normalmente l'accettazione della dichiarazione doganale.
  • Un accertamento successivo, anche se formalizzato con un avviso suppletivo o di rettifica, non sposta la data originaria di esigibilità dei dazi e dell'IVA.
  • Gli interessi di mora possono essere calcolati dalla data in cui i tributi doganali erano originariamente dovuti, non necessariamente dalla data dell'atto successivo con cui l'Amministrazione li quantifica.
  • Per valutare correttamente la debenza e gli interessi occorre quindi individuare la data di accettazione della dichiarazione o di importazione, verificando poi eventuali norme speciali applicabili.

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