Sentenza del 18/10/2016 n. 2644 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - accertamento - cartella di pagamento - chiusura della lite - sentenza definitiva - avviso di accertamento successivo - medesimi presupposti - violazione ne bis in idem - art. 67, d.P.R. n. 600/73 - art. 163, d.P.R. n. 917/86 - sussiste - nullità dell'avviso di accertamento successivo - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La definizione con sentenza della lite relativa alla cartella di pagamento produce effetti anche nei confronti del successivo avviso di accertamento, quando entrambi gli atti si fondano sui medesimi presupposti e richiedono le medesime imposte. L'avviso di accertamento successivo è pertanto nullo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità di un avviso di accertamento emesso successivamente alla definizione, con sentenza definitiva, della controversia relativa a una cartella di pagamento. I due atti riguardavano le medesime imposte e il medesimo presupposto impositivo. È stata quindi dedotta la violazione del principio del ne bis in idem e il divieto di duplicazione della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 67 del d.P.R. n. 600/1973
La norma, in combinato disposto con l'art. 163 del d.P.R. n. 917/1986, impedisce la duplicazione dell'accertamento e della pretesa tributaria in relazione al medesimo presupposto.
Art. 163 del d.P.R. n. 917/1986
La disposizione concorre a fondare il divieto di richiedere due volte le medesime imposte allo stesso contribuente quando la pretesa deriva dal medesimo presupposto impositivo.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può pretendere due volte le medesime imposte dallo stesso contribuente sulla base dello stesso presupposto, anche quando utilizza atti formalmente diversi, come una cartella di pagamento e un avviso di accertamento.
- La definitività di una sentenza relativa a un atto tributario può precludere l'emissione o la validità di un successivo atto fondato sui medesimi fatti e sulla medesima pretesa fiscale.
- Per verificare la violazione del ne bis in idem occorre confrontare soggetti, imposte, periodo d'imposta, presupposto impositivo e contenuto sostanziale degli atti, senza limitarsi alla loro diversa denominazione formale.
- La nullità dell'atto successivo consegue quando esso costituisce una duplicazione sostanziale di una pretesa già definita con provvedimento definitivo.
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