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Sentenza

Sentenza del 18/10/2016 n. 31 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto:1. Processo tributario - interruzione - art. 43 legge fallimentare - in genere 2. Processo tributario - interruzione - art. 43 legge fallimentare - rilevabilità ex officio 3. IVA - Imposta di registro - principio di alternatività - operazioni fuori campo IVA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, la regolare prosecuzione del processo tributario dopo la dichiarazione di fallimento di una delle parti e, dall’altro, l’applicabilità del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro a contratti di finanziamento stipulati fuori dal territorio comunitario. I contratti erano assoggettati al diritto svizzero, prevedevano l’erogazione di somme da parte di società svizzere per operazioni immobiliari da realizzare fuori dall’Unione europea e rimettevano le eventuali controversie ad arbitri secondo il regolamento di arbitrato di Ginevra.

La decisione

La sentenza ha affermato che l’art. 43, comma 3, della legge fallimentare introduce un’ipotesi di interruzione automatica del processo conseguente all’apertura del fallimento, applicabile anche al processo tributario in aggiunta alle ipotesi previste dall’art. 40 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale interruzione può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Nel merito fiscale, la Corte ha stabilito che ai contratti completamente fuori campo IVA non si applica il principio di alternatività IVA/imposta di registro; pertanto, l’operazione può essere assoggettata all’imposta di registro.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, legge fallimentare, introdotto dall’art. 41 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

    L’apertura del fallimento determina automaticamente l’interruzione del processo nel quale è coinvolto il fallito o il soggetto interessato dalla procedura. L’interruzione opera anche nel processo tributario e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

  • Art. 40 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina le ipotesi di interruzione del processo tributario; l’art. 43, comma 3, della legge fallimentare costituisce un’ulteriore causa di interruzione applicabile al rito tributario.

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    L’alternatività opera quando l’operazione rientra nell’ambito dell’IVA, anche se non è concretamente soggetta a imposta per specifiche ragioni. Non opera, invece, per operazioni totalmente fuori campo IVA, che possono essere assoggettate all’imposta di registro.

Massime di principio

  • Quando una parte di un processo tributario viene dichiarata fallita, l’interruzione del giudizio può prodursi automaticamente, senza necessità di una specifica istanza di parte; il giudice può rilevarla anche d’ufficio.
  • L’interruzione automatica deve essere distinta dalla semplice sospensione: il processo non può proseguire validamente fino alla riassunzione secondo le regole applicabili alla procedura concorsuale.
  • Il principio di alternatività IVA/registro non esclude in assoluto l’imposta di registro: esso opera solo se l’operazione è compresa nel campo di applicazione dell’IVA.
  • Per i contratti privi di qualsiasi collegamento territoriale o oggettivo con il sistema IVA, l’operazione può essere considerata fuori campo IVA e, conseguentemente, assoggettata all’imposta di registro.
  • La qualificazione dell’operazione richiede di verificare sia la territorialità sia la natura dell’attività: la mera esistenza di un contratto economicamente collegato a un’attività d’impresa non basta, da sola, a rendere applicabile il principio di alternatività.

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